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Considerazioni a margine di un provvedimento della Banca d’Italia sull’«entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism»

di - 18 Novembre 2014
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Orientate in tal senso devono, poi, ritenersi anche le norme riguardanti l’ autorizzazione all’accesso all’attività bancaria e la revoca di tale provvedimento, disposizioni che sono considerate dal regolatore europeo «presidio prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un’organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell’erogazione di crediti e di idonei amministratori» (considerando n. 20 del reg. n.1024). Infatti, non sembra sminuisca il ruolo primario della BCE il disposto dell’art. 14 del reg. n.1024 sopra richiamato nel quale si prevede che «la domanda di autorizzazione…è presentata alle autorità nazionali competenti …. nel rispetto dei requisiti previsti dal pertinente diritto nazionale» e che tali autorità adottano «un progetto di decisione» col quale viene proposto alla BCE il rilascio di tale provvedimento; laddove «negli altri casi» le autorità nazionali sono facoltizzate a respingere la domanda di cui trattasi.
Dette statuizioni – nel conferire un’investitura formale alle autorità nazionali chiamandole a svolgere puntuali compiti in subiecta materia – fanno riferimento pur sempre all’esercizio di un’attività istruttoria, il cui apporto resta comunque circoscritto alla sola ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale. Pertanto, l’incidenza che l’ANC esercita nella ricostruzione della realtà procedimentale – pur potendo influenzare la definizione del provvedimento da assumere in sede autoritativa – non consente in alcun modo di ipotizzare che, nella fattispecie, si assista ad una sostituzione, sul piano funzionale, dell’organismo nazionale alla BCE.  Ciò in quanto le norme regolamentari dianzi richiamate non afferiscono alla decisione (finale) concernente il rilascio dell’autorizzazione, che resta pertanto di competenza esclusiva dell’autorità europea, come del resto viene sottolineato nel comma terzo dell’art. 14  in parola e nel secondo comma dell’art. 78 del reg. n. 468/2014 della BCE ove si precisa che questa ultima «fonda la decisione sulla propria valutazione della domanda, del progetto di decisione di autorizzazione e dei commenti formulati dal richiedente».
L’inequivoca formulazione della normativa in esame attesta, quindi, che il progetto predisposto dalle autorità nazionali non ha alcun carattere vincolante, esaurendosi in un ambito meramente propositivo, comprovato dalla facoltà consentita alla BCE di sollevare obiezioni al progetto suddetto qualora ritenga «non soddisfatte» le condizioni di autorizzazione stabilite nel diritto dell’Unione. In linea con tale impianto sistemico appaiono, d’altronde, le prescrizioni (contenute negli artt. 73 e 75 del menzionato reg. 468) che impongono alle autorità nazionali di inviare alla BCE le ‘informazioni supplementari’ eventualmente richieste e ‘copia’ della loro decisione di rigetto delle domande; è evidente come il regolatore abbia voluto, per tal via, rimettere all’autorità europea la possibilità di supportare i contenuti del progetto di autorizzazione disposto in ambito nazionale (al fine di concedere l’autorizzazione) ovvero di opporsi alle determinazioni ivi assunte.
Analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo alla possibilità di revoca dell’autorizzazione da parte della BCE, la quale procede «di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro… in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente» (art.14, comma quinto, reg. n. 1024 e art. 80 e seguenti del reg. n. 468/2014). Anche tale procedura, fermo il coordinamento della Banca Centrale Europea con le ANC richiesto dalla regolazione (considerando n. 5 del reg. n. 1924), vede il potere d’intervento di queste ultime risolversi in una mera ‘proposta’ o, al più, nella notifica alla BCE della propria ‘obiezione’, qualora ritengano che la revoca dell’autorizzazione pregiudichi la stabilità finanziaria (art. 80 reg. n. 468); eventualità cui consegue, in un primo momento, la sospensione dell’iter procedimentale e, successivamente, una ‘decisione motivata’ dell’autorità europea qualora, a livello nazionale, non siano state adottate «le opportune azioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria» (art. 14, comma sesto, reg. n.1024).
Anche in materia di acquisizione di partecipazioni qualificate l’autorità nazionale competente trasmette alla BCE le notifiche relative, formulando una ‘proposta di decisione’ in merito alla possibilità di «vietare o di non vietare l’ acquisizione», (art. 15, comma secondo, reg. n.1024). Naturalmente, è la BCE ad assumere la determinazione  ultima relativa al divieto di acquisizione della partecipazione (sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal diritto dell’Unione e, dunque, seguendo la procedura e rispettando i termini quivi stabiliti).
Da ultimo, va tenuto presente che la regolazione europea ha fissato significative garanzie procedurali per l’adozione dei provvedimenti di vigilanza da parte della  BCE, stabilendo che quest’ultima prima di «prendere decisioni concede alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite» (art. 22 reg. n. 1024).  La previsione di un diritto dei destinatari degli interventi della nominata autorità ad essere ascoltati, nonché a chiedere un riesame delle decisioni da essa assunte (ai sensi delle norme stabilite in sede regolamentare) impedisce che procedure attivate in sede nazionale nei loro confronti si esauriscano in detto ambito dispositivo, assumendo carattere di definitività. Da qui l’ulteriore conferma del ruolo di primazia della Banca Centrale Europea per tutto quanto concerne l’esercizio della supervisione bancaria in linea con i principi in materia vigenti nell’Unione.

3.     Ciò posto, e passando all’esame del provvedimento che la Banca d’Italia ha emanato in occasione dell’entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism, sorprendono le modalità dell’impianto logico di tale intervento disciplinare che appare preordinato essenzialmente a sottolineare l’importante ufficio attribuito a detta autorità nazionale nel coadiuvare la BCE, al presente titolare dei poteri di vigilanza ad essa demandati dal regolatore europeo. Ed invero, nel ribadire che quest’ultima svolge i compiti previsti dal Regolamento n. 1024/2013 «con la assistenza della Banca d’Italia», si puntualizza che le relative «decisioni verranno prese, su proposta del Consiglio di vigilanza, dal Consiglio direttivo della BCE», organi nei quali la Banca d’Italia è rappresentata.
Si è in presenza di affermazioni dalle quali sembra trasparire l’esigenza di tener ferma l’essenzialità di un ruolo di cui si avverte l’inevitabile ridimensionamento, ma che si reputa (rectius: si vuole) ancora primario grazie alla partecipazione della nostra banca centrale agli organi della BCE.

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