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Considerazioni a margine di un provvedimento della Banca d’Italia sull’«entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism»

di - 18 Novembre 2014
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Il primato della BCE nelle previsioni della regolazione europea. – 3. Le indicazioni della Banca d’Italia sull’applicazione dell’SSM. – 4. (Segue): la difficile accettazione di un ridimensionamento del proprio ruolo. – 5. (Segue): la denuncia di un improprio utilizzo dei poteri d’intervento dell’autorità di vigilanza.- 6. Conclusioni.

1.     L’entrata in vigore del ‘Meccanismo unico di  vigilanza’ – dopo una vigilia di ingiustificati timori da parte degli intermediari destinatari della nuova forma di supervisione[1] –  è alla base di un intervento disciplinare dell’autorità di controllo nazionale volto a puntualizzare i termini dell’importante svolta che ha mutato l’ordine del mercato bancario.[2] Sono state, per tal via, formulate alcune riflessioni sulla normativa adottata in sede europea, quasi a voler fornire una lettura di quest’ultima in chiave d’interpretazione autentica, sì da chiarire in modalità compiute la portata del cambiamento in atto nel settore del credito e della finanza.
Il provvedimento in parola arriva all’indomani della pubblicazione dei risultati degli stress test (sui requisiti patrimoniali richiesti dalla BCE) e dell’AQR (concernente la revisione della qualità degli attivi) che hanno riguardato 15 gruppi creditizi italiani, dei quali due (Monte dei Paschi e Carige) sono stati bocciati, mentre altri sono riusciti a superare dette prove solo con margini molto ristretti.[3] Si è, dunque, in un delicato momento della storia del nostro settore bancario, come è dato desumere, tra l’altro, dagli esiti dell’andamento borsistico, che risulta notevolmente differenziato (in negativo) rispetto alle altre «piazze» europee.[4]
Tale evento, per certi versi, chiama in causa l’Organo nazionale di supervisione, ove si abbia riguardo all’eventualità di un’inadeguata azione preventiva da parte del medesimo; ci si interroga se non fosse stato possibile conseguire una differente «pagella» qualora detta autorità fosse intervenuta per tempo, evitando che lo ‘stato di salute’ di alcune banche degenerasse fino al punto da non far loro superare l’ esame della BCE.
Si comprendono, pertanto, gli input reattivi della Banca d’Italia, la quale ha valutato «nel complesso rassicuranti» i risultati degli accertamenti in parola, anche in relazione al fatto che lo scenario in essi ipotizzato risulta «appositamente costruito in modo da costituire una vera prova di resistenza delle banche a situazioni estreme»[5]. A ben considerare, si è in presenza di valutazioni che evidenziano il chiaro intento di infondere credibilità nel settore, a fronte di un quadro di per sé non privo di difficoltà (ove si abbia riguardo al nesso tra rallentamento della crescita e capitalizzazione delle banche). Il richiamo alla severità dei criteri praticati rispetto alla  realtà macroeconomica italiana – pur rispondendo alla logica salvifica adottata nell’occasione dall’ autorità di controllo nazionale – non soddisfa appieno l’esigenza di chi, per converso, apprezza il rigore di tali prove, quale ineludibile strumento per testare in maniera adeguata la capacità degli enti creditizi di pervenire a soddisfacenti livelli di patrimonializzazione (e, dunque, di essere in grado di superare future situazioni di crisi).
E’ indubbio che il Comprehensive Assessment (CA) pilotato dalla BCE individua un importante passo verso la definizione di presupposti idonei all’attivazione del ‘Meccanismo unico di vigilanza’; esso tende, infatti, alla realizzazione di condizioni positive, di asset patrimoniali solidi, che costituiscano una ‘punto di partenza’ uniforme per tutti gli istituti di rilevanza sistemica dell’Eurozona. In tale logica, del resto, si iscrivono le valutazioni formulate dalla Banca d’Italia nel provvedimento sulla entrata in funzione dell’SSM, che qui di seguito si vuole analizzare, essendo i contenuti del medesimo legati (da un percepibile file rouge) alle verifiche di cui sopra si è detto, in vista dei cd. “procedimenti comuni” nei quali sono ugualmente impegnati tutti gli intermediari dell’ordinamento finanziario europeo.

2.     Si è già detto in altra sede del sostanziale ridimensionamento delle forme di intervento spettanti alle autorità nazionali di supervisione bancaria a seguito dell’ attivazione del ‘Meccanismo unico di vigilanza’, prevista per gli inizi del mese di novembre 2014. Si è, altresì, precisato che la riconduzione in capo alla BCE dell’azione di supervisione, pur riguardando ampia parte dell’attività di controllo sulle banche, deve avvenire (in base alla normativa europea) in modalità che non facciano andare disperso il patrimonio conoscitivo delle menzionate autorità nazionali.[6]
Da qui l’esigenza di individuare l’ambito dei poteri assegnati alla BCE e, dunque, i termini della «collaborazione» che le autorità bancarie nazionali sono chiamate a svolgere con  detto organismo. La normativa UE è chiara sul punto: il regolamento n.1024/ 2013, che identifica i compiti della BCE «in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi», unitamente al regolamento n. 468/2014 della BCE, relativo al «quadro di cooperazione» (nell’ambito dell’SSM) tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti, delineano in maniera inequivoca la sfera di competenza delle seconde. Nel ribadire il riparto degli interventi legati alla ‘significatività’ dei soggetti abilitati, emerge l’intento disciplinare di circoscrivere in un’attività strumentale (volta a supportare la funzione decisionale rimessa dalla regolazione alla autorità di vertice del Meccanismo unico di vigilanza) l’azione demandata alle amministrazioni domestiche.
Le autorità nazionali (nel nostro caso la Banca d’Italia) devono limitarsi, quindi, a svolgere un’assistenza che si estrinseca in compiti meramente istruttori volti ad assicurare alla BCE l’«attuazione coerente ed efficace della politica dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi» (considerando n. 15 del reg. n. 1024). Ed invero, i poteri attributi alla Banca Centrale Europea riconducono all’ «unitarietà del comando» di quest’ultima le aspettative in ordine al buon esito della costruzione in esame. Da qui la posizione di primazia riconosciuta dalla regolazione al nominata istituzione europea, come è dato desumere non solo dalla rimessione alla medesima delle decisioni ultime in materia di vigilanza sulle banche sistemiche (i.e.  potere di imporre, in base all’art. 16 reg. n. 1024, a qualsiasi ente creditizio  di adottare le misure necessarie per affrontare specifiche problematiche), bensì dalla  possibilità (prevista dall’art. 6, comma 5, lett. b, reg. n. 1024) di estendere il proprio intervento anche a banche non significative «qualora sia necessario per assicurare l’ applicazione coerente di standard di vigilanza elevati».[7]

Note

1.  In argomento cfr. CAPRIGLIONE, L’applicazione del ‘Meccanismo unico di supervisione’ bancaria: una vigilia di ingiustificati timori, in Apertacontrada, 10 ottobre 2014.

2.  Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia. Entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism. Effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d’Italia, docum. protocollo n. 1088399/14 del 4 novembre 2014, visionabile sul sito www.bancaditalia.it

3.  Cfr. GRECO – RICCIARDI – SCOZZARI, Stress test: le pagelle di tutte le italiane. Bocciate Mps e Carige, visionabile su www.repubblica.it_economia_2014_10_26.

4.  Si segnala, tra l’altro, il crollo verticale di Mps (-21,5%) e di Banca Carige (-17,2%), a cui la Bce ha chiesto di trovare 2,1 miliardi e rispettivamente 814 milioni di euro di capitale; cfr. taluni editoriali della stampa specializzata (nei quali, per l’ appunto, si evidenzia il tonfo del comparto bancario) tra cui «Borse negative dopo i risultati degli stress test Crollano Mps e Carige, Milano è maglia nera» visionabile su www.lastampa.it _2014_10_27 e «Piazza Affari chiude a -2,4%. Mps cede il 21,5%, vietate le vendite allo scoperto», visionabile su www.ilsole24ore.com_2014_10_27.

5.  Cfr. GRECO – RICCIARDI – SCOZZARI, Bankitalia, Panetta: “Scenario italiano degli stress test molto severo”, visionabile su www.repubblica.it_economia_2014_10_26.  

6.  Cfr. CAPRIGLIONE, European Banking Union. A challenge for a more united Europe, in Law and economics yearly review, 2013, I, p. 44 ss; CAPRIGLIONE – TROISI, L’ordinamento finanziario dell’UE dopo la crisi, Torino, 2014, p. 67 ss.

7.  Cfr. BCE, Guida alla vigilanza bancaria,  settembre 2014, p. 10; per un commento cfr. CAPRIGLIONE, L’unione bancaria europea, Torino, 2013, p. 62 ss.

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