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L’applicazione del ‘Meccanismo unico di supervisione’ bancaria: una vigilia di ingiustificati timori

di - 10 Ottobre 2014
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Conseguentemente gli adempimenti di vigilanza prudenziale degli enti creditizi di livello sistemico andranno canalizzati, a fini istruttori, presso le autorità nazionali di supervisione bancaria; adempimenti che, ovviamente, dovranno essere curati dalle strutture delle capogruppo e da ciascuna banca dei gruppi significativi insediati negli Stati della zona euro o che, pur essendo al di fuori di questa, abbiano aderito all’UBE[9].
Più in particolare, per quanto concerne la realtà italiana, in base alle disposizioni del menzionato regolamento BCE n. 468/2014, dovranno essere presentate alla Banca d’Italia – tra l’altro – le istanze di autorizzazione iniziale per l’accesso all’ attività di nuovi enti creditizi (art. 73); le istanze e le notifiche per l’acquisizione di partecipazioni qualificate in altri enti creditizi (art.85); le notifiche per l’apertura di succursali e la prestazione di servizi transfrontalieri (art.11-12); le notifiche per modifiche nella composizione degli organi sociali (art. 93); le notifiche relative a fatti nuovi che incidano sull’idoneità dei componenti degli organi sociali (art. 94).
Si delinea, quindi, un ampio quadro d’intervento delle autorità nazionali a fronte del quale appare significativa la previsione in base alla quale, per le istanze o notifiche relative a misure di vigilanza per rischi sistemici o macroprudenziali, resta competente l’autorità nazionale, qualora tali misure non siano decise dalla BCE (art.5 regolamento UE n.1024/2013). Ed invero, si è in presenza di un criterio ordinatorio che, nella definizione degli indicati ambiti di competenze, si richiama al principio di sussidiarietà e, dunque, non consente di ipotizzare letture della normativa in esame volte ad estendere le forme di controllo che residuano alle autorità nazionali, atteso che il regolatore europeo ha inteso far «salve le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti … alla BCE, e i relativi poteri» (art. 1 regolamento UE n. 1024/2013).
Sicchè, la cautela è d’obbligo in sede d’applicazione della normativa europea, dovendo escludersi ogni tentativo di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta!
Pertanto, come ho già avuto modo di sottolineare in altra occasione, sembrano poco aderenti allo spirito della regolazione in esame tesi interpretative che – facendo leva sul principio secondo cui «nell’Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale» (considerando n. 4 del nominato regolamento) – pervengono alla conclusione di essere in presenza, nella fattispecie, di un riparto elastico di competenze[10]. Da qui la critica all’opinione secondo cui l’apparato a formazione mista (nazionale ed europeo) previsto dalla normativa riserverebbe tuttora agli organismi domestici di vigilanza un’ampia sfera potestativa[11].

3. Va da sé che, alla luce di quanto precede, le procedure di vigilanza prudenziale (negli ambiti definiti dall’art. 4 del regolamento UE n. 1024/2013), a partire dalla data del 4 novembre 2014, dovranno essere gestite dalla BCE. Naturalmente quest’ultima estende la sua competenza anche sulle succursali e filiazioni di ‘gruppi bancari’ a rilevanza sistemica insediati (o che si intendano allocare) in Stati dell’Unione non aderenti al ‘meccanismo unico’ (come è dato desumere dal disposto dell’art. 4, comma 2, Regolamento UE n. 1024 del 2013)[12]. È significativo al riguardo il trasferimento della vigilanza consolidata alla BCE, espressamente disposto dalla normativa europea (art. 4, comma 1, Regolamento UE n. 1024/2013), fermo restando che, sul piano delle concretezze, quest’ultima «dovrebbe tenere debitamente conto di un giusto equilibrio tra il coinvolgimento di tutte le autorità nazionali competenti interessate, in linea con le responsabilità stabilite nel diritto applicabile dell’Unione in materia di vigilanza su base individuale e di vigilanza su base subconsolidata e consolidata», come puntualmente sottolinea il considerando n. 52 del più volte menzionato regolamento (UE) n. 1024/2013.
Il regolatore europeo ha assegnato una competenza esclusiva alla BCE, donde il trasferimento dei compiti di vigilanza che interessa sia le decisioni attinenti lo svolgimento delle procedure amministrative canalizzate (solo per l’istruttoria) presso le autorità nazionali, sia l’esercizio delle funzioni espletate direttamente dagli uffici centrali di tale autorità. Si è in presenza, peraltro, di un potere d’intervento che deve avvalersi dell’ausilio e della expertise delle autorità nazionali per quanto concerne la definizione della struttura del mercato (che investe anche gli enti creditizi non significativi), laddove è rimessa alla decisione della sola BCE l’assunzione degli specifici provvedimenti che danno contenuto alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sistemici.
Si tratta di un insieme assolutamente rilevante di competenze che includono in primo luogo la puntualizzazione dei requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazioni, grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico sui requisiti prudenziali. Viene, poi, in considerazione la definizione dei requisiti riguardanti i dispositivi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, le politiche e prassi di remunerazione, i modelli interni ed i processi ICAAP.
Sono, quindi, rimesse alla BCE valutazioni particolarmente complesse che ricomprendono, tra l’altro, quelle concernenti le prove di stress e del comprehensive assessment, i citati interventi di vigilanza consolidata e di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, i piani di risanamento delle banche[13]. All’uopo detta autorità è chiamata ad applicare non solo il regolamento europeo n. 1024/2013, ma l’intero «diritto dell’Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell’Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri», come viene precisato nel considerando n. 32 di detto regolamento.

Note

9.  Al riguardo è il caso di ricordare che, nonostante talune analisi (condotte nel riferimento a criteri fondati sul rapporto costi/benefici) abbiano dimostrato che U.K. e Svezia possono annoverarsi tra i principali beneficiari dell’adesione all’UBE, l’adesione non è stata richiesta da tali Paesi. In letteratura cfr. SCHOENMAKER – SIEGMANNB, Efficiency Gains of a European Banking Union, Duisenberg School of Finance –VU University Amsterdam, January 31, 2013, p. 17; ONNORUDING, The Contents and Timing of a European Banking Union: Reflections on the differing views, CEPS Essay, 30 novembre 2012, p. 3, on website www.ceps.eu., ove si precisa «the UK has already declared its intention to opt-out», anche se «its first signal was that it would not block the proposal as such».

10.  Cfr. CAPRIGLIONE, L’unione bancaria europea, cit. p. 41.

11.  Cfr. CLARICH, La vigilanza bancaria, tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo, relazione al convegno «Verso la vigilanza unica in Europa», organizzato dalla Banca d’Italia, Roma 17 giugno 2013.

12.  Cfr. BCE, Guida alla vigilanza bancaria, cit., loc. cit.

13.  Cfr. BCE, Guida alla vigilanza bancaria, cit., loc. cit.

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