TAR Lombardia, sez. II, sentenza 2 settembre 2014, n. 2297
Il TAR Lombardia ha ritenuto illegittima la richiesta di restituzione del contributo compensativo sul costo dell’energia, pari ad oltre settanta milioni di euro, fatta dalla CCSE alla società Alcoa Trasformazioni.
In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto applicabile l’art. 39, co. 4 del D.L. 83/2012 e l’art. 3, co. 13 bis del D.L. 16/2012, disposizioni che hanno l’effetto di “neutralizzare” quanto disposto dalla delibera dell’AEEG n. 148/2014 con riferimento ai periodi di corresponsione del contributo, criteri ai quali si è invece attenuta l’Amministrazione nel formulare la richiesta restitutoria.