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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, sez. VI, sentenze 8 agosto 2014, nn. 4234, 4233

di Osservatorio Energia - 14 Settembre 2014
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Il Consiglio di Stato rigetta gli appelli proposti da alcune società avverso la sentenza del TAR Lazio che ha respinto i ricorsi in primo grado avverso il D.M. 5 maggio 2011 (Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – c.d. Quarto conto energia) e il D.M. 5 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – c.d. Quinto conto energia). In particolare, il Consiglio di Stato riconosce come la direttiva 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2009/28/CE (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), si collochi nel contesto delle finalità tracciate dal Protocollo di Kyoto (ratificato dalla legge n. 120 del 2002), come impegno alla riduzione delle emissioni di gas serra da perseguire anche attraverso l’aumento dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili e mediante specifici strumenti attuativi; essa, inoltre, s’inquadra nel coerente processo evolutivo di esecuzione di tale Protocollo a partire sin dalla prima direttiva 2001/77/CE (recepita dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), assegnando all’Italia (Allegato I direttiva n. 2009/28/CE) l’obiettivo di raggiungere, per l’anno 2020, una quota di utilizzo di energie rinnovabili pari al 17% sul consumo finale di energia. La recente normativa comunitaria in materia (attuata con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) ha pure affermato (art. 13) la necessità che le procedure amministrative siano “proporzionate e necessarie”, e che le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano, a loro volta, “oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili”.

Tanto spiega, in esecuzione della predetta normativa comunitaria primaria, da un canto, le sopravvenute innovazioni introdotte dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dal relativo d.m. di attuazione 5 maggio 2011 (per quanto ne occupa, articolazioni temporali, transitorie, registro, contingentamenti, livelli tariffari); dall’altro, rende palese come il settore delle energie rinnovabili in generale e del fotovoltaico in particolare non sia un mercato libero o liberalizzato, ma soggetto a programmazione, pianificazione, obiettivi compatibili con gli oneri a carico dell’utenza anzi da ridurre, redditività decrescente commisurata all’andamento dei reali costi di struttura e delle tecnologie applicate a livello internazionale.

Orbene, secondo l’interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (cfr., da ultimo, sentenza 11 ottobre 2012, n. 224) le norme statali sopra indicate, di recepimento sin dall’inizio delle direttive comunitarie in materia, nel prevedere un sistema chiaramente orientato all’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e nel delineare un nuovo quadro di politica energetica, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, che ovviamente si adattano nel tempo al mutare delle condizioni normative, operative e di funzionamento sia del mercato interno che esterno.

Quindi, gli atti applicativi recanti una restrizione dell’esistente regime di agevolazione sotto i profili del contingentamento della potenza incentivabile, del divieto di installazione di impianti in aree agricole o del sensibile ridimensionamento dei livelli tariffari, non si traducono se non in via di fatto nel peggioramento delle circostanze iniziali dell’operazione economica intrapresa (tant’è che di solito, come nella specie, sono state previste norme di raccordo e transitorie), bensì in una nuova regolamentazione della materia aderente ai tempi e agli obiettivi da raggiungere secondo le modalità diverse prefissate.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201305310/Provvedimenti/201404234_11.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201305308/Provvedimenti/201404233_11.XML


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