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TAR Lombardia, Milano, sez. II, sentenza 3 luglio 2014, n. 1728

di Osservatorio Energia - 31 Luglio 2014
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Alcune società che svolgono attività di vendita all’ingrosso di gas (cd. shippers) e sono perciò utenti della Rete di Trasporto del gas gestita da Snam Rete Gas s.p.a., hanno impugnato le deliberazioni AEEG  10 ottobre 2013 n. 446/2013/R/gas, recante “disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale” e  14 novembre 2013 n. 520/2013/R/gas, recante “modifiche alla deliberazione arg/gas 45/11 e approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam rete gas s.p.a.”.

Tali delibere hanno previsto che:

(i) il Gestore della rete di Trasporto del Gas, al fine di assicurare il mantenimento dell’equilibrio dei flussi all’interno della rete  e garantire la continuità delle forniture, possa acquistare gas di importazione;

(ii) per un periodo transitorio, in caso di insufficiente offerta di gas sul mercato, il prezzo da corrispondere non sia più quello amministrato, previsto per l’utilizzo delle risorse strategiche dello Stato, ma quello pari al prezzo del gas formatosi su una borsa europea caratterizzata per la particolare liquidità, aumentato di uno spread.

Le ricorrenti hanno sostenuto il carattere penalizzante delle deliberazioni, che le avrebbero costrette, in caso di sbilanciamento ad esse imputabile, a corrispondere prezzi molto superiori rispetto a quelli di mercato.

Il Tar Lombardia ha rigettato il ricorso sostenendo che le decisioni contestate sono espressione del potere discrezionale dell’AEEG. In particolare, il Collegio ha rilevato che esse sono immuni da vizi quali il travisamento di fatto e l’illogicità.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2013/201302984/Provvedimenti/201401728_01.XML


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