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Energie rinnovabiliSentenza 9 luglio 2014, n. 1199

di Osservatorio Energia - 31 Luglio 2014
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, che inserisce il comma 7-bis all’art. 6 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Il testo della disposizione impugnata è il seguente: «Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2009 è introdotto il seguente: “7-bis. La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:

– all’interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIIR di cui alla tabella B della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’interno delle aree circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro degli stessi;

– nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) del territorio regionale;

–  nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;

– all’interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, e aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alla legge regionale n. 15 del 2010”».

In particolare, la Corte ha ritenuto che, nell’individuare i siti idonei alla realizzazione degli impianti, la normativa regionale si ponga in contrasto con le “Linee guida” statali, escludendo ogni altra area non espressamente richiamata nell’ambito dei vasti ambiti di paesaggio costieri, e producendo, quindi, l’effetto di circoscrivere e limitare le aree disponibili alla realizzazione di impianti eolici, senza alcuna ragione giustificatrice rispetto alla specifica competenza primaria in materia paesaggistica della Regione autonoma Sardegna.

Come affermato nella sentenza n. 224 del 2012, anche nel caso in esame il legislatore sardo avrebbe ecceduto dalla propria competenza, sovrapponendosi ai criteri dettati dallo Stato circa la localizzazione dei siti non idonei all’installazione degli impianti, estensibili alla Regione autonoma Sardegna. La norma impugnata determinerebbe, infatti, il «rovesciamento» del principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, inserendo eccezioni al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili che non sono sorrette da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica.


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