GSE, corrispettivi di sbilanciamento alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, 8 luglio 2014

Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 9 giugno 2014, n. 2936, che ha annullato in parte la delibera n. 281/2012 AEEGSI, a partire dal 1° gennaio 2013 non sarà più attribuita la cosiddetta “quota residua unitaria” dei corrispettivi di sbilanciamento alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.

Sulla base delle disposizioni della delibera AEEGSI 111/06, entro il 31 ottobre 2014, Terna procederà ad effettuare i conguagli relativi ai corrispettivi di sbilanciamento attribuiti a tali unità di produzione per l’energia immessa in rete nel periodo intercorrente tra il 1°gennaio 2013 e il 30 aprile 2014, in conformità a quanto stabilito dall’AEEGSI con il provvedimento 302/2014/R/eel.

Successivamente alla pubblicazione dei conguagli da parte di Terna, il GSE procederà ad effettuare gli storni degli importi già fatturati da ottobre 2013 a marzo 2014 ai produttori di energia elettrica ammessi al ritiro dedicato o alle tariffe fisse onnicomprensive (di cui ai DDMM 5 e 6 luglio 2012), nonché all’energia elettrica non incentivata (di cui alle deliberazioni AEEGSI ARG/elt 1/09 e 343/2012/R/efr), in quanto i corrispettivi di sbilanciamento relativi al periodo di produzione antecedente a ottobre 2013 sono stati già oggetto di storno da parte del GSE.

http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/corrispettivi-di-sbilanciamento-comunicazione-produttori-non-programmabili.aspx