Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 luglio 2014, n. 3883
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lombardia che ha accolto il ricorso proposto dalla società Colasam Gas, attiva nel settore della vendita del gas nel mercato libero, avverso la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009, n. 113, recante adozione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, per la violazione relativa all’applicazione del coefficiente M (un coefficiente di correzione rapportato alle caratteristiche altimetriche e climatiche delle singole zone che bisogna indicare nella bolletta inviata all’utente).
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto da Colsam Gas, avendo rilevato la violazione dell’art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che stabilisce il termine perentorio di novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione per la contestazione.
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza impugnata, sostenendo che il termine previsto dall’art. 14 della l. n. 689/1981 non si applica, in quanto il regolamento che dà attuazione a tale legge, d.p.r. n. 244/2001, stabilisce all’art. 16 un termine differente per l’adozione della sanzione. A parere del Collegio, è quest’ultimo termine a prevalere, in quanto tale regolamento governativo detta la disciplina specialistica in questa materia.