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Energie rinnovabiliDecreto legge 24 giugno 2014, n. 91

di Osservatorio Energia - 24 Luglio 2014
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Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014

 

Il Capo III del decreto legge, nell’ambito degli interventi urgenti per le imprese, introduce un nuovo sistema di erogazione degli incentivi riconosciuti all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. A decorrere dal secondo semestre 2014, il G.S.E. erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto. E’poi previsto un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell’anno successivo, in relazione alla produzione effettiva.

Il decreto legge rimodula inoltre, a decorrere dal 2015, secondo specifiche percentuali di riduzione e su un periodo di 24 anni, anziché di 20, le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 KW.

In relazione a tali rimodulazioni dell’importo degli incentivi riconosciuti, agli imprenditori fotovoltaici è concesso di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato. Il produttore può altresì optare per una riduzione volontaria dell’incentivo per una quota pari all’8% dell’entità residua dell’incentivo di spettanza, in alternativa all’allungamento del periodo di corresponsione dell’incentivo, (articolo 26).

Sono inoltre previste semplificazioni per la costruzione di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sempre al Capo III del D.L. in esame, non ché norme di regolazione per interventi di efficienza energetica.

Le disposizioni relative al settore delle energie rinnovabili sono le seguenti:

 

ART. 25 – (MODALITA’ DI COPERTURA DI ONERI SOSTENUTI DAL  GESTORE  DEI  SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.)

  1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita’

di gestione, di verifica e di controllo,  inerenti  i  meccanismi  di

incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle

medesime attivita’, ivi incluse quelle in corso.

  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto-legge, e successivamente ogni tre anni,  il  GSE  propone  al

Ministro dello sviluppo economico  l’entita’  delle  tariffe  per  le

attivita’ di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal  1°  gennaio

2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla

base dei costi, della programmazione e delle previsioni  di  sviluppo

delle  medesime  attivita’.  La  proposta  include  le  modalita’  di

pagamento delle tariffe.

  3. La proposta di tariffe di  cui  al  comma  2  e’  approvata  dal

Ministro dello sviluppo economico con decreto da  adottare  entro  60

giorni dalla comunicazione.

  4. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

provvede alle compensazioni ove necessario.

ART. 26 – (INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI DELL’ELETTRICITA’ PRODOTTA  DA

                       IMPIANTI FOTOVOLTAICI)

  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed

erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita’

nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe

incentivanti  sull’energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari

fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all’articolo  7  del   decreto

legislativo n. 387 del 2003 e all’articolo 25, comma 10, del  decreto

legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita’ previste

dal presente articolo.

  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi

energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,

con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della

producibilita’ media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell’anno

solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla

produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell’anno  successivo.  Le

modalita’ operative sono definite  dal  GSE  entro  15  giorni  dalla

pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per

l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200

kW e’ rimodulata secondo la percentuale di riduzione  indicata  nella

tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto ed e’  erogata  per

un periodo di 24 anni, decorrente  dall’entrata  in  esercizio  degli

impianti.

  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui

all’allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente

incentivante, calcolata secondo le modalita’ di cui  all’articolo  5,

comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4

puo’ accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari

alla differenza tra l’incentivo gia’ spettante al 31 dicembre 2014  e

l’incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti

possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base

di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista

dedicata o di garanzia concessa,  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A (Cdp) a valere sui  fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),

dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30  settembre  2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n

326. L’esposizione di Cdp e’  garantita  dallo  Stato  ai  sensi  del

articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  secondo

criteri e modalita’ stabiliti con decreto di natura non regolamentare

del Ministro dell’economia e delle finanze.

  6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di

competenza, alla durata dell’incentivo come rimodulata ai  sensi  dei

commi 3 e 4 la validita’ temporale dei permessi rilasciati,  comunque

denominati,  per  la  costruzione  e   l’esercizio   degli   impianti

fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del   presente

articolo.

  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  3  a  6  non  trovano

applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici

di potenza nominale superiore a 200 kW optino per  una  riduzione  di

una quota pari all’8 per cento dell’incentivo riconosciuto alla  data

di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  per  la  durata

residua  del  periodo  di  incentivazione.  L’opzione   deve   essere

esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30  novembre  2014  e  la

riduzione dell’incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

ART. 30 – (SEMPLIFICAZIONE  AMMINISTRATIVA  E  DI  REGOLAZIONE  A   FAVORE   DI

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI)

  1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e’

inserito il seguente:

                             «ART. 7-bis

(Semplificazione delle procedure autorizzative per  la  realizzazione

di interventi di efficienza energetica e  piccoli  impianti  a  fonti

                            rinnovabili)

  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la

connessione e l’esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia

elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11

dell’articolo  6,  viene  effettuata  utilizzando  un  modello  unico

approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita  l’Autorita’

per  l’energia  elettrica  e  il  gas  ed  il  sistema  idrico,   che

sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai  gestori

di rete  e  dal  GSE  SpA.  Con  riferimento  alle  comunicazioni  di

competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e  7,  commi

1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per

presentare  la  comunicazione,   l’indirizzo   dell’immobile   e   la

descrizione sommaria dell’intervento;

    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della

documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita’

dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore.

  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1

sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita’

competenti effettuano i controlli sulla  veridicita’  delle  predette

dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall’articolo  76  del

medesimo decreto.

  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di

assenso, comunque denominati, l’interessato puo’:

    a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero

  b) richiedere allo sportello unico  per  l’edilizia  di  acquisirli

d’ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo

scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di

quarantacinque  giorni  dalla  presentazione   della   comunicazione,

decorsi inutilmente i quali si applica l’articolo  20,  comma  5-bis,

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.

L’inizio dei lavori e’ sospeso  fino  all’acquisizione  dei  medesimi

atti. Lo sportello  unico  per  l’edilizia  comunica  tempestivamente

all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello

unico di  cui  al  comma  8  non  possono  richiedere  documentazione

aggiuntiva.

  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa

sull’energia   elettrica,   l’installazione   di   impianti    solari

fotovoltaici e termici con le modalita’ di cui all’articolo 11, comma

3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti

fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del

decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e’  subordinata

all’acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque

denominati.».

  2. Dopo l’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011

e’ inserito il seguente:

                             «ART. 8-bis

      (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa

sul  gas  naturale,   per   l’autorizzazione   alla   costruzione   e

all’esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle

relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture

connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A

tali fini si utilizza:

  a) la procedura abilitativa semplificata per i  nuovi  impianti  di

capacita’ produttiva, come definita ai sensi dell’articolo 21,  comma

2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonche’ per le  opere

di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione

alla produzione di biometano di impianti  di  produzione  di  energia

elettrica alimentati a biogas, gas di discarica,  gas  residuati  dai

processi di depurazione, che  non  comportano  aumento  e  variazione

delle matrici biologiche in ingresso;

  b) l’autorizzazione unica nei casi diversi da quelli  di  cui  alla

lettera a).

  2. Nel comma 4-bis dell’articolo  12  del  decreto  legislativo  29

dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  “biomassa,  sono  inserite  le

seguenti: “, ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per

produzione di biometano di nuova costruzione”.

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-06-24;91


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