Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014
Il Capo III del decreto legge, nell’ambito degli interventi urgenti per le imprese, introduce un nuovo sistema di erogazione degli incentivi riconosciuti all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. A decorrere dal secondo semestre 2014, il G.S.E. erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto. E’poi previsto un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell’anno successivo, in relazione alla produzione effettiva.
Il decreto legge rimodula inoltre, a decorrere dal 2015, secondo specifiche percentuali di riduzione e su un periodo di 24 anni, anziché di 20, le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 KW.
In relazione a tali rimodulazioni dell’importo degli incentivi riconosciuti, agli imprenditori fotovoltaici è concesso di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato. Il produttore può altresì optare per una riduzione volontaria dell’incentivo per una quota pari all’8% dell’entità residua dell’incentivo di spettanza, in alternativa all’allungamento del periodo di corresponsione dell’incentivo, (articolo 26).
Sono inoltre previste semplificazioni per la costruzione di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sempre al Capo III del D.L. in esame, non ché norme di regolazione per interventi di efficienza energetica.
Le disposizioni relative al settore delle energie rinnovabili sono le seguenti:
ART. 25 – (MODALITA’ DI COPERTURA DI ONERI SOSTENUTI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.)
1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita’
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle
medesime attivita’, ivi incluse quelle in corso.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al
Ministro dello sviluppo economico l’entita’ delle tariffe per le
attivita’ di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1° gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo
delle medesime attivita’. La proposta include le modalita’ di
pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e’ approvata dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60
giorni dalla comunicazione.
4. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede alle compensazioni ove necessario.
ART. 26 – (INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI DELL’ELETTRICITA’ PRODOTTA DA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI)
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed
erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita’
nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe
incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari
fotovoltaici, riconosciute in base all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 387 del 2003 e all’articolo 25, comma 10, del decreto
legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita’ previste
dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1,
con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della
producibilita’ media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno
solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le
modalita’ operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per
l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e’ rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella
tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto ed e’ erogata per
un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli
impianti.
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui
all’allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente
incentivante, calcolata secondo le modalita’ di cui all’articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo’ accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari
alla differenza tra l’incentivo gia’ spettante al 31 dicembre 2014 e
l’incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base
di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista
dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a),
dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n
326. L’esposizione di Cdp e’ garantita dallo Stato ai sensi del
articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo
criteri e modalita’ stabiliti con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di
competenza, alla durata dell’incentivo come rimodulata ai sensi dei
commi 3 e 4 la validita’ temporale dei permessi rilasciati, comunque
denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti
fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente
articolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano
applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di
una quota pari all’8 per cento dell’incentivo riconosciuto alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata
residua del periodo di incentivazione. L’opzione deve essere
esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la
riduzione dell’incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.
ART. 30 – (SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DI REGOLAZIONE A FAVORE DI
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI)
1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e’
inserito il seguente:
«ART. 7-bis
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili)
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la
connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell’articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico
approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che
sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori
di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di
competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi
1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per
presentare la comunicazione, l’indirizzo dell’immobile e la
descrizione sommaria dell’intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della
documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita’
dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorita’
competenti effettuano i controlli sulla veridicita’ delle predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall’articolo 76 del
medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di
assenso, comunque denominati, l’interessato puo’:
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
b) richiedere allo sportello unico per l’edilizia di acquisirli
d’ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo
scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di
quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l’articolo 20, comma 5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L’inizio dei lavori e’ sospeso fino all’acquisizione dei medesimi
atti. Lo sportello unico per l’edilizia comunica tempestivamente
all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello
unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione
aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull’energia elettrica, l’installazione di impianti solari
fotovoltaici e termici con le modalita’ di cui all’articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti
fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e’ subordinata
all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque
denominati.».
2. Dopo l’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011
e’ inserito il seguente:
«ART. 8-bis
(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sul gas naturale, per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A
tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di
capacita’ produttiva, come definita ai sensi dell’articolo 21, comma
2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonche’ per le opere
di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione
alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione
delle matrici biologiche in ingresso;
b) l’autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla
lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387, dopo la parola “biomassa, sono inserite le
seguenti: “, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per
produzione di biometano di nuova costruzione”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-06-24;91