Corte di giustizia, sentenza 1 luglio 2014
Nell’ambito di una domanda di rinvio pregiudiziale, presentata dal tribunale amministrativo di Linköping (Svezia), la Grande Sezione della Corte di giustizia ha statuito che la direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia verde (direttiva 2009/28/CE) non impone agli Stati membri che hanno optato per un regime di sostegno di estenderne il beneficio all’elettricità verde prodotta sul territorio di un altro Stato membro.
Nello specifico la controversia si fonda sul rifiuto da parte delle autorità svedesi di attribuire ad una società finlandese (Ålands Vindkraft) certificati di elettricità per il suo parco eolico situato in Finlandia, con il motivo che soltanto i gestori di impianti di produzione situati in Svezia possono ottenere la concessione dei certificati.
Secondo la Corte di giustizia il regime di sostegno svedese costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci ma tale restrizione è giustificata dall’obiettivo di interesse generale della promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili e della tutela dell’ambiente. Pertanto, l’art. 34 TFUE non osta ad una normativa nazionale che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili in considerazione della sola elettricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio dello Stato membro interessato.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0573&rid=1