Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 2014, n. 166
La Corte Costituzionale interviene nuovamente su rapporto tra norme statali e norme regionali in materia di autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili, dichiarando l’incostituzionalità della norma della legge regionale Puglia n. 31/2008, nella parte in cui vieta la realizzazione di impianti a biomassa in zona agricola, a meno che la biomassa utilizzata per produrre energia non provenisse da “filiera corta”.
I Giudici della Corte hanno ribadito come l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 fissi alcuni principi non derogabili dalle Regioni, stabilendo in particolare che le Regioni non possano prevedere divieti assoluti alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in area agricola. Eventuali limiti a tutela del suolo agricolo possono essere stabiliti solo come eccezione alla regola. Nel caso di specie, la norma regionale andava oltre i limiti assegnati dal legislatore statale.