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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 aprile 2014, n. 2184

di Osservatorio Energia - 24 Luglio 2014
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Il Consiglio di Stato ribadisce che il termine stabilito dall’articolo 12, d.lgs. 387/2003 entro il quale la Regione o l’ Ente delegato deve provvedere in materia di autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili ha natura perentoria. Secondo i Giudici, questo costituirebbe un principio fondamentale statale in materia di energia, non derogabile dalle Regioni. Ove l’Ente non rispetti il termine massimo per pronunciarsi, l’istante ha facoltà di chiedere l’accertamento del ritardo al Giudice Amministrativo, nonché il risarcimento dell’eventuale danno patito. Ciò anche allorquando l’Ente in questione neghi l’autorizzazione in corso di giudizio, così determinando una carenza d’interesse in capo al ricorrente. Egli potrà proseguire con l’azione risarcitoria, dal momento che il Giudice Amministrativo deve pronunciarsi tutte le volte ritenga utile tale accertamento giudiziale in funzione di un futuro giudizio risarcitorio riservato ad un successivo giudizio (art. 34, d.lgs. n. 104/2010).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201208062/Provvedimenti/201402184_11.XML


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