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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 maggio 2014, n. 2699

di Osservatorio Energia - 24 Luglio 2014
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Secondo il Consiglio di Stato, la serra che riceve calore da un impianto a biomasse legnose non è “opera connessa” all’impianto e, quindi, non deve essere autorizzata ex art. 12, d.lgs. 387/2003.

Il Giudice Amministrativo ha rigettato le doglianze di alcuni soggetti che avevano impugnato il permesso di costruire in base al quale erano state realizzate tre serre che ricevevano calore dal limitrofo impianto di cogenerazione a biomasse legnose. I ricorrenti avevano impugnato il titolo autorizzatorio sostenendo che anche le serre, in quanto opere connesse all’impianto, avrebbero dovuto essere sottoposte ad AU.

I Giudici hanno invece confermato la decisione del TAR Piemonte, ed hanno chiarito che le serre non son parte dell’impianto FER, non essendo né “opere connesse” né “infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio” dell’impianto (art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003) ben potendo, dunque, essere autorizzate secondo il regime ordinario previsto dal d.P.R. 380/2001. Tali costruzioni sono solo destinate a ricevere il calore prodotto dall’impianto, non già a produrlo o trasportarlo.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201402144/Provvedimenti/201402699_23.XML


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