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Suum unicuique tribuere? Alle origini della giustizia distributiva

di - 28 Giugno 2014
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Sommario: 1. Dono, scambio e spartizione nell’Iliade – 2.  Moneta, scambio e giustizia distributiva  nell’Etica Nicomachea – 3. Jus e res judicata, la funzione spartitoria del giudizio 4. Il bilanciamento dei diritti e dei doveri di cittadinanza nello Jus publicum – 5. Suum unicuique tribuere, una vuota formula?

1. Dono, scambio e spartizione nell’Iliade

All’origine troviamo il dono.
Scambiato con la massima reciproca diffidenza in modo da evitare il contatto diretto e il rischio di aggressione. I Fenici lasciavano i loro “doni” prima del calare del sole sulla spiaggia e ritiravano la mattina dopo quelli ricevuti in cambio. Niente contatti ravvicinati con le popolazioni indigene. La cosa donata è la forma primitiva di scambio. L’alternativa è l’appropriazione violenta.
Il Timeo Danaos et dona ferentes, nell’Eneide, testimonia ancora la consapevolezza dell’insidia insita nel gesto del dono.
Per mettere al riparo lo scambio dei doni dai latenti rischi predatori soccorrerà la sacralità del luogo ove lo scambio si realizza. Il mancato rispetto delle modalità dello scambio, nel perimetro destinato al culto, da effettuarsi con la formalità del rito, può provocare l’ira degli dei. Con l’epoca dei mercanti si arriva al punto estremo: la profanazione della sacralità del luogo fino alla loro cacciata dal Tempio.
Nella Grecia arcaica sempre di “doni” si tratta, non solo nello scambio, ma anche nella spartizione delle prede belliche. Si transita, quasi senza soluzione di continuità, dallo scambio consensuale allo spossessamento violento e alla divisione del bottino di guerra.
Con la spartizione del bottino, nell’Iliade, siamo già dentro il perimetro problematico della giustizia distributiva.
La spartizione delle prede è un atto regolato dal diritto.
Il bottino di guerra costituisce giuridicamente una forma di proprietà collettiva. Cose conquistate per effetto di un comune sforzo bellico. “Tesori in comune”, sono definiti nell’Iliade e pertanto indistintamente proprietà, a titolo originario, di tutti i combattenti che in quanto tali hanno dunque titolo per partecipare alla divisione.
La distribuzione, che fa seguito all’ammasso del bottino, suppone originariamente la soluzione della questione – giuridica –  del suum cuique tribuere. In che modo i tesori comuni vanno ripartiti? Quale è la misura del riparto? A chi, per primo, spetta la scelta? Come reclamare la propria parte?
Problema di non poco conto. La disputa giuridica sulla ri-divisione del bottino di guerra, già in precedenza spartito tra gli Achei, è il tema introduttivo dell’Iliade.
Ai tempi di Omero il tema evidentemente appassiona. Sottese al tema della spartizione, appaiono le fondamenta di legittimazione del potere politico e del suo esercizio nella Grecia arcaica.
In punto di diritto. Lo scontro tra Agamennone e Achille ruota intorno al quesito: è possibile rimettere in comune il bottino già diviso per effettuare una nuova suddivisione? È questo l’interrogativo che si pone il pubblico delle corti micenee che assiste alle recite dell’Iliade.
In concreto. Come compensare altrimenti Agamennone della perdita del suo “dono”, dato che Criseide, la schiava precedentemente attribuitogli nella originaria spartizione, è stata restituita al padre per placare l’ira degli dei?
Agamennone, forzato a cederla per evitare che nuove sciagure si abbattano sul campo dei Greci, pretende di essere risarcito per l’estorta restituzione del “dono”, affinché, come capo della spedizione militare, non rimanga – egli afferma – “ingiustamente indonato”.
Il risarcimento preteso in cambio è la sacerdotessa Briseide, anch’essa catturata ai Troiani e data in dono ad Achille. Briseide era stato probabilmente il secondo dono in ordine di importanza nella spartizione. Omero non lo dice, ma è facile supporre che dopo Agamennone, il capo della spedizione, la scelta sia toccata al guerriero più valoroso, Achille appunto.
Achille non vuole privarsi del dono (già suo). E contrasta (in diritto) le pretese di Agamennone. Contesta al “gloriosissimo Atride”… “avido sopra tutti … le sue responsabilità per quanto accaduto”.
Se, invece di dileggiare l’implorante padre della sacerdotessa Criseide e rifiutare i doni offerti per il riscatto avesse accettato lo scambio, non avrebbe causato, con la sua empietà, l’ira degli dei che, per punizione, hanno scagliato la peste contro il campo dei Greci ed imposto, così, la restituzione della sacerdotessa rapita al padre, lasciandolo privo di ogni dono.
Per Achille dunque è Agamennone il vero responsabile dell’accaduto, per cui imputet sibi il danno subito. Non solo quindi Agamennone deve sopportare la perdita del dono senza diritto a rivalersi sugli altri beneficiari della spartizione, ma, aggiunge ancora Achille – introducendo un altro complementare punto di vista giuridico – non è più possibile ridividere il bottino per l’irreversibilità di quanto già diviso che ormai è passato in proprietà altrui.
Altrimenti detto in diritto. Il bottino, come bene comune, una volta diviso, ha cessato di esistere. Non è possibile perciò una ripetizione della spartizione su un insieme di beni ormai giuridicamente non più esistente.
Cosa ti daranno un dono i magnanimi Achei? – obbietta dunque Achille – in nessun luogo vediamo ricchi tesori comuni […] sono stati divisi […] non va che i guerrieri li mettano di nuovo in comune”.
Achille propone invece che la spartizione sui prossimi bottini abbia una valenza risarcitoria del danno subito: doni maggiorati di “tre, quattro volte” dunque, per Agamennone.
La prospettiva degli interessi maggiorati non basta però a distogliere Agamennone dalla sua immediata pretesa.

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