Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

TAR Veneto, sez. III, sentenza 2 aprile 2014, n. 446

di Osservatorio Energia - 23 Giugno 2014
      Stampa Stampa      

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso avverso i provvedimenti con i quali il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto imponevano delle prescrizioni all’esercizio dell’attività di spedizione transfrontaliera di rifiuti svolta dalle ricorrenti. Le prescrizioni consistevano nella richiesta di documentazione attestante la conformità chimica e fisica dei rifiuti trasportati con quelli dichiarati nell’ambito della procedura di notifica autorizzata, dell’indicazione di una fascia oraria di partenza non superiore a quattro ore e, relativamente alle spedizioni aventi ad oggetto una miscela di rifiuti, dell’allegazione di una prova di miscelabilità. Il TAR, infatti, ha ricordato che  l’art. 13, comma 3, del regolamento CE 1013/06, ammette che l’autorità competente possa chiedere in tali fattispecie la fornitura di informazioni e documenti aggiuntivi anche a posteriori rispetto all’autorizzazione generale e sottolineato che l’obiettivo principale della disciplina sulla spedizione transfrontaliera dei rifiuti è la protezione dell’ambiente, mentre devono considerarsi come recessivi gli effetti di tale disciplina sul commercio.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2012/201201355/Provvedimenti/201400446_01.XML


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy