Tar Lombardia, sez. II, 15 maggio 2014, n. 1270
Il Tar Lombardia ha rigettato il ricorso proposto dalla società Gs Plus Italiana Srl contro le deliberazione n. 124/2013/r/gas e 196/2013 dell’AEEG. Il Tar ha affermato che dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 20.4.2010, n. 265, è consentito anche dopo la scadenza del termine del 1.7.2007, di determinare il livello dei prezzi mediante prezzi di riferimento adottati da un’autorità di regolazione, purché sussistano le seguenti condizioni:
– l’intervento regolatorio deve perseguire un interesse economico generale consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas al consumatore;
– l’intervento non deve incidere sulla libera fissazione dei prezzi se non nella misura necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico generale e, quindi, per un periodo limitato nel tempo;
– l’intervento deve essere definito chiaramente, trasparente, non discriminatorio, verificabile.
Pertanto, nel caso di specie, a parere del Collegio, le delibere sono legittime.