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Energia elettricaTAR Lombardia, Milano, sez. II, sentenza 20 maggio 2014, n. 1307

di Osservatorio Energia - 23 Giugno 2014
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Il Tribunale Amministrativo lombardo ha accolto il ricorso presentato dalla società A2a Reti Elettriche s.p.a. per l’annullamento delle delibere  dell’AEEG 559/2012/R/eel e 608/2013/R/eel. Tali provvedimenti, intervenendo sulla disciplina del meccanismo di perequazione per le perdite di rete prevista dal TIV (Testo Integrato delle disposizioni sui servizi di vendita dell’energia elettrica), avevano stabilito una forte riduzione delle penalità a carico delle imprese con perdite di rete superiori allo standard, determinando una corrispondente riduzione delle risorse del fondo di perequazione destinate a finanziare le premialità per le imprese virtuose.

La ricorrente, dichiarandosi impresa virtuosa avente diritto a percepire il premio, ha censurato i provvedimenti per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il giudice amministrativo, fatta una generale premessa sulla portata del sindacato giurisdizionale rispetto agli atti delle Amministrazioni indipendenti, ha ritenuto effettivamente carente l’istruttoria condotta dall’Autorità, per non aver atteso la conclusione degli ulteriori studi avviati al fine di valutare le più opportune modalità revisione del funzionamento del meccanismo di perequazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2013/201300487/Provvedimenti/201401307_01.XML


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