Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85

Pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2014; in vigore dal 7 giugno 2014.

Il Regolamento prevede che ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato: «decreto-legge», gli attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali, elencate al comma 2.

In particolare, sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:

a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, nonché gli impianti di stoccaggio del gas;

b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;

c) rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;

d) le attività di gestione connesse all’utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2014/20140129/14G00097.htm