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Le sanzioni antitrust tra diritto amministrativo e diritto penale. Il Libro e la Spada: l’Autorità antitrust e il Leone di San Marco

di - 28 Maggio 2014
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E non si crede certo possibile che siano rigidamente predefinite e predeterminate tutte le regole del mercato, è ben noto come sia impossibile regolare tutto in anticipo, del resto svanirebbe la funzione reale della sanzione antitrust se tutto fosse determinabile in anticipo, e tuttavia qualche regola generale, qualche criterio generale con valore di direttiva modificabile nel tempo ridurrebbe quel grado di incertezza che espone la stessa Autorità garante ai rischi di un eccesso di sindacato del giudice amministrativo[29].
Michel Petite ci ha ricordato che il diritto europeo richiede un sindacato di giurisdizione piena del giudice amministrativo. Come non essere d’accordo con la necessità di una giurisdizione piena[30]. Ma la giurisdizione piena, proprio perché non giurisdizione di legittimità e quindi formale, va esercitata con garbo – in grado e con quantità dosate e limitate – se, come è vero, si dice che in primo grado i giudici amministrativi (o meglio la prima Sezione del Tar del Lazio) annullino l’ottanta per cento delle decisioni dell’Antitrust, questo è frutto non del fatto che l’Antitrust non abbia fatto bene il suo mestiere, ma del fatto che il giudice non conoscendo la regola o il parametro del suo controllo di legittimità vada oltre, vada molto oltre il necessario[31].
Anche per questo è giusto che l’Autorità si possa dotare di criteri, linee direttrici, che credo poi vadano esattamente nella direzione di dare soddisfazione all’imprenditore e all’operatore che saprà come comportarsi, e se si comporta male conoscendo le regole potrà giustamente meritare una sanzione molto afflittiva, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza della pena rispetto ad una condotta illecita che in quel caso sarebbe sicuramente consapevole.
Ci si ferma qui perché si crede che riconoscere all’Autorità nella sua funzione di regolatore significa consentirle di dettare regole in anticipo, e si crede che lo scrivere qualche pagina in più al libro della Legge del commercio, che il Leone di San Marco tiene con una zampa, possa rendere più efficace (anche se talvolta meno cruento) anche l’uso della spada impugnata nell’altra zampa.

Il contributo è una rielaborazione dell’intervento al Convegno “Le sanzioni antitrust tra diritto amministrativo e diritto penale” tenutosi a Roma, presso Palazzo Venezia, il 24 Ottobre 2013.

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Note

29.  Si produrrebbe una tipica resistenza istituzionale all’innovazione economica, di quelle che fanno evocare a F. Merusi (Diritto contro Economia, Giappichelli, Torino, 2006, p. 1) quell’effetto da “Disordine di un corpo classico” degli acrilici di Emilio Tadini.

30.  Il riferimento corre ai miei studi, e mi si perdoni l’ineleganza, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo, voll. I e II, Cedam, Padova, rispettivamente 2000 e 2001.

31.  Su cui si rinvia al mio lavoro Tutela della concorrenza e pubblici poteri,Giappichelli, Torino, 2007, cap. IV.

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