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Energia elettricaTAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenze 11 aprile 2014, n. 965 e 966

di Osservatorio Energia - 16 Maggio 2014
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Il TAR Lombardia ha in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto i ricorsi presentati da Edison S.p.A. ed Edison Energia S.p.A. e da Eni S.p.A. avverso due delibere dell’AEEG in materia di vendita di energia elettrica e gas.

Tali delibere, modificando la disciplina contenuta nel “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”, avevano previsto due nuovi standard di qualità nella vendita al dettaglio di energia: uno specifico, in base al quale il venditore avrebbe dovuto inviare la richiesta di prestazione ricevuta da un cliente finale entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 30 euro a favore del cliente; e uno generale, in base al quale il venditore avrebbe dovuto fissare l’appuntamento tra il distributore locale e il cliente finale entro un giorno lavorativo in almeno il 90% dei casi.

Sullo standard specifico, stante l’abrogazione disposta dalla stessa Autorità nelle more del giudizio, il giudice amministrativo ha dichiarato la carenza di interesse; ha comunque ritenuto infondate le censure avverso lo standard generale, argomentando nel senso della piena legittimità di una disposizione di regolazione che richieda ai soggetti regolati un implementazione delle tecnologie, nel caso di specie informatiche, da essi impiegate per l’esercizio delle attività commerciali.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201002922/Provvedimenti/201400965_01.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201002973/Provvedimenti/201400966_01.XML


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