TAR Piemonte, sez. I, sentenza 21 febbraio 2014, n. 309
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso avverso un provvedimento che autorizzava una variante relativa alle sole modalità di chiusura di una discarica, ritenendo che il dato della mancata esclusione da parte dell’ARPA di rischi di perdita dovesse essere rapportato all’oggetto del provvedimento impugnato. L’oggetto del contenzioso, infatti, era limitato alla questione dell’eventuale incidenza del solo strato di chiusura della discarica sulla situazione in essere, escludendo, quindi, la presenza storica della discarica, la sua gestione e le procedure di bonifica in corso. Il TAR ha ritenuto, pertanto, che l’incidenza dello stato contestato fosse di per sé di scarso significato per la palese sproporzione di volumi tra l’accumulo storico di detriti e il mero strato di chiusura e che andasse considerato anche che la chiusura della discarica è di per sé una forma di salvaguardia e non di deterioramento dell’ambiente, la cui pregressa compromissione è dato di fatto non imputabile allo strato di chiusura.