Stato ed economia andata e ritorno. Riflessioni a partire dal “caso Ilva”
L’art. 41 Cost. prevede, infatti, che il legislatore possa apporre limiti all’ “iniziativa economica privata” per tutelare l’“utilità sociale”, la “sicurezza”, la “libertà” e la “dignità umana”, mentre l’art. 43 Cost. stabilisce che “a fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire […] allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono […] a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”. La concezione sottesa agli artt. 41 e 43 Cost. risulta, quindi, opposta a quella che sorregge il d.l. n. 207/2012 e le finalità perseguite dalle due norme costituzionali appaiono divergenti rispetto a quelle indicate nel decreto del Governo. Il richiamo agli artt. 41 e 43 Cost. – operato dal 6° co. dell’art. 3 del d.l. n. 207/2012 – realizza, pertanto, una sorta di “combine” illogica e, quindi, inidonea a conferire fondamento costituzionale alle previsioni del decreto governativo. La Corte avrebbe potuto pronunciarsi su queste questioni fondamentali, ma ha preferito, invece, tacere.
Nel valutare la compatibilità fra gli indirizzi di politica economica prescritti dagli atti normativi del Governo e i principi di democrazia economica e sociale posti a fondamento della Costituzione, la Corte avrebbe dovuto valutare, inoltre, l’incidenza dei rapporti di forza (dominanti) sulle possibilità di realizzazione del programma di trasformazione (economico-sociale) propugnato dalla Repubblica democratica fondata sul lavoro (artt. 1 e 3, 2° co., Cost.). Le sue potenzialità risultano neutralizzate, infatti, da circa un trentennio, dal potere incontrollato dei gruppi oligopolistici privati e dall’egemonia degli indirizzi “revisionisti” che propaga – in Italia, in Europa e nel mondo – il credo liberista dell’ “economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. Si deve rimarcare, inoltre, in via generale, come le norme costituzionali dedicate alla disciplina dei Rapporti politici, economici e sociali, prescrivano che le scelte di indirizzo economico (e industriale) debbano essere elaborate dalle istituzioni rappresentative (statali, regionali e locali), con il concorso dei cittadini-lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali. La Costituzione attribuisce, infatti, a questi soggetti, la titolarità di poteri di controllo e di indirizzo (art. 3, 2° co., Cost.) che devono svolgersi a latere e nel rispetto della sfera di autonomia della magistratura. Da una riflessione costituzionalmente coerente, sarebbe dovuto scaturire, quindi, un pronunciamento di illegittimità nei confronti di un decreto-legge che, pur delineando indirizzi di politica industriale, mira a risolvere, in realtà, la situazione di una sola impresa (Bin, cit., p. 5) ed è stato adottato, oltretutto, in assenza di una “strategia nazionale” ispirata a “fini sociali” (art. 41, 3° co., Cost.). La Corte si è limitata, invece, a fornire argomentazioni volte a sostenere la legittimità di una legge-provvedimento – munita di disposizioni retroattive – che mira a nullificare gli effetti dei vincoli posti, dall’autorità giudiziaria, all’attività produttiva dell’impresa.
Il d.l. n. 270/2012 appare viziato, comunque, da uno “sviamento di potere” rilevante, dato che – come si è detto – il preambolo e il 6° co. dell’art. 3 d.l. n. 207/2012, richiamano gli artt. 41 e 43 Cost. per conferire valenza “strategica” all’attività monopolistica privata, che le due norme mirano a sottoporre, invece, a controlli pubblici e sociali. Le due disposizioni costituzionali reinterpretate alla luce della categoria dell’“interesse strategico nazionale – recuperata dall’armadio degli attrezzi del “capitalismo di stato” (liberista e corporativo) – sono state utilizzate, quindi, manipolatoriamente, per legittimare le previsioni di un decreto-legge teso a garantire gli interessi corporativi di un’impresa monopolistica privata.
Occorre evidenziare, comunque, come il d.l. n. 270/2012 sia stato adottato in un contesto contrassegnato dall’egemonia della concezione liberista che persegue una prospettiva opposta a quella recepita dalla Costituzione (art. 3, 2° co., Cost.). Le politiche di “sostegno” alle imprese private hanno preso ormai il sopravvento sulle politiche finalizzate alla “democratizzazione” dei rapporti politici, economici e sociali. Si può comprendere, pertanto, come il Governo sia pervenuto ad utilizzare, distortamente, le previsioni dell’art. 43 Cost., per supportare gli interessi dei “gruppi dirigenti” dell’Ilva, la cui gestione irresponsabile ha provocato danni ingenti all’ambiente, al territorio e alla salute dei cittadini-lavoratori. Un esito indubbiamente paradossale per una norma che persegue il fine di trasferire a soggetti estranei allo statuto dell’impresa privata (lo stato; gli enti pubblici; le comunità di utenti-lavoratori), la gestione delle «imprese […] che si riferiscono […] a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».
La vicenda dell’Ilva non rappresenta, quindi, una situazione isolata, ma un sintomo significativo del processo di alterazione delle caratteristiche dell’ordinamento costituzionale, che dev’essere contrastato rivendicando il primato dei Principi fondamentali di “democrazia economico-sociale” e specie di quelli che prescrivono ai pubblici poteri l’obbligo di limitare l’attività lucrativa delle imprese per tutelare i valori del lavoro, della salute e dell’ambiente. La teoria del “bilanciamento dei valori” elaborata dalla giurisprudenza nord-americana ed enfatizzata dalla dottrina “revisionista”, si rivela, del resto, mistificante nella fase della “competizione globale”, in cui tutti i valori della persona sono travolti dall’autonomia incontrollata delle imprese. La Corte è giunta, invece, a paventare il rischio della “supremazia del tiranno”, nel caso in cui alcuni valori e diritti si espandano illimitatamente, acquisendo una preminenza assoluta sugli altri (sent. n. 85/2013, par. 9 del cons. in dir.).
Le previsioni contenute nel secondo decreto-legge adottato dal Governo (d.l. n. 61/2013, e relativa l. di conversione n. 89/2013), rendono indispensabili alcune ulteriori considerazioni a completamento di quanto sin ora rilevato. L’art. 2, 2° co., d.l. n. 61/2013 modifica le previsioni dell’art. 3, 1° co., d.l. n. 207/2012, riconoscendo la qualifica di «stabilimento di interesse strategico nazionale» non più solo «all’impianto siderurgico della società Ilva S.p.A. di Taranto», ma a tutti gli «impianti siderurgici della società ILVA S.p.A.». Questa previsione interviene, inopinatamente, nel campo d’azione dell’art. 41 Cost., conferendo, però, carattere di “priorità nazionale” non alla “sicurezza”, alla “libertà” e alla “dignità umana”, ma alla «conservazione della continuità aziendale» di una società monopolistica privata portatrice di un generico «interesse strategico nazionale». Nell’intitolazione del decreto-legge, si richiamano le esigenze di «tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro», ma per garantire la “gestione” di questi interessi gravitanti nel campo dell’«attività produttiva» dell’Ilva, si potenziano i poteri dell’esecutivo.