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La rivalutazione del capitale della Banca d’Italia. Una complessa vicenda meritevole di chiarimenti.

di - 14 Marzo 2014
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Processo evolutivo della Banca d’Italia e ‘deprivatizza­zione’ delle quote di partecipazione al capitale. – 3. Modalità tecniche della rivalutazione del capitale della Banca d’Italia previste dalla legge n. 5 del 2014. – 4. La problematica di un’eventuale viola­zione della normativa in materia di ‘aiuti di Stato’. – 5. Conclusioni.

1. Sono note le tristi vicende parlamentari verificatesi in sede di conversione del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, nel quale, tra l’altro, è disciplinata la ‘riva­lutazione delle quote del capitale della Banca d’Italia’. Il clima di deriva antidemocratica che ha caratterizzato gli interventi volti ad impedire la conclusione del relativo iter procedurale, denota – a tacer d’altro – una scarsa conoscenza della tematica riguardante il processo evolutivo della nostra banca centrale.
La critica del menzionato provvedimento non si è soffermata ad analiz­zare i limiti di quest’ultimo e, dunque, ad evidenziare la presenza di possibili incongruenze di vario genere, in grado di inficiare il complesso disciplinare che si stava appro­vando; non si è cercato di verificare l’ipotesi di implicazioni negative a danno del si­stema concorrenziale domestico ovvero del processo di omogeneizzazione bancaria di recente attivato in sede UE.
Si è registrata, invece, una confusa sequela di denunce, di inesatte va­lutazioni della realtà giuridica ed economica in osservazione; denunce finalizzate unicamente al so­stegno della tesi demagogica incentrata su una presunta ‘spoliazione’ dei cittadini, a fronte di un’ennesima ‘elargizione’ a favore delle banche.
Da qui l’opportunità di riprendere il discorso da me avviato su questa Rivista alla vigilia dell’approvazione della legge n. 5/2014 (cfr. Riflessioni sull’Unione Bancaria Europea in una prospettiva di riforme) per fornire al lettore ulteriori chiarimenti sull’argomento.

2. Al fine di sgombrare il campo da equivoci in ordine alla necessità di ricondurre la parteci­pazione al capitale della Banca d’Italia alla qualificazione pubblicistica dei ti­tolari delle relative quote, è bene puntualizzare il processo evolutivo che ha contraddistinto la definizione degli assetti proprietari della nostra banca centrale, quali si individuano al momento della formulazione del d.l. n. 133/ 2013.
È il caso di ricordare che la Banca d’Italia creata dalla l. 449 del 1893 aveva «un capitale nominale di 300 milioni di lire, diviso in 300.000 azioni nominative di Lire 1.000 ciascuna» (art. 1) ed una struttura patrimo­niale improntata a criteri ordinatori propri del diritto privato; quest’ultima rimarrà immutata per molti anni nonostante l’evoluzione in chiave pubblicistica della natura giuridica dell’ente, divenuto nel 1926 unico titolare della funzione di emissione (r.d.l. n. 812) e chiamato anche ad assolvere delicate mansioni di tutela del risparmio (rr.dd.ll. n. 1511 e n. 1830).
Una chiarificazione della problematica in esame venne, poi, dal disposto degli articoli 20 e seguenti del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e suc­cessive modificazioni (cd. legge bancaria del 1936), nei quali alla individuazione della natura di «Istituto di diritto pubblico» della Banca d’Italia si è affiancata la specifi­cazione della tipologia soggettiva dei partecipanti al suo capitale (art. 20), delle mo­dalità di rimborso agli azionisti e di sottoscrizione delle nuove quote (art. 21).
La titolarità delle quote di partecipazione al capitale della nostra banca centrale venne espressamente riservata a determinate categorie di enti (Casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, istituti di previdenza ed istituti di assicurazione), qualificati dalla loro matrice pubblicistica o, comunque, a quest’ultima riconducibili; dovendosi, peraltro, sottolineare che il processo di ‘deprivatizza­zione’, all’epoca attuato, era fi­nalizzato essenzialmente ad evitare che la detenzione delle quote rispondesse a «fina­lità lucrative» ovvero potesse «consentire di influenzare la gestione dell’Istituzione», come è stato sottolineato in letteratura (cfr. CATAPANO, Assetti partecipativi della Banca d’Italia, in AA.VV., Scritti in memoria di Pietro De Vecchis, a cura di Capriglione e Catapano, Roma, 1999, tomo I, p. 197).
Si individuano i presupposti per superare il vincolo giuridico costituito dalla elencazione disposta nell’art. 20 l.b., cui fa riscontro l’apertura prospettica ad una estensione dell’ambito dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia, verosimilmente realizzabile quando sarebbero divenuti maturi i tempi per una costruzione di tal genere. Ed è in occasione dell’adeguamento del nostro ordinamento bancario alle diret­tive comunitarie – ed in particolare in sede di modifiche al regime della soggettività creditizia – che si registrano le condizioni per dare concretezza a detta eventualità normativa. Ciò si verifica, per l’appunto, con la legge Amato ed il relativo decreto di attua­zione (l. n. 218/1990 e d.l.vo n. 356 s.a.), nonché col complesso dispositivo costituito dalla legge Ciampi (l. n. 461/1998 e d.l.vo n. 153/1999), provvedimenti normativi che fanno riferimento ad un criterio ordinatorio in base al quale la natura privatistica degli enti bancari non costituisce fattore ostativo al possesso delle quote di partecipazione suddette.
A ben considerare, il regolatore, nel fissare l’iter procedimentale per la privatizzazione delle ‘banche pubbliche’ (disposta, in un primo tempo, in modalità solo formale e, solo a fine secolo XX, in maniera sostanziale), non ha disciplinato in alcun modo la destinazione delle ‘quote di partecipazione’ al capitale della Banca d’Italia. Per vero, ove fosse esistita una volontà legislativa orientata a correlare il possesso di tali quote alla natura pubblica dei titolari delle medesime, sarebbe stato sufficiente – almeno nella iniziale fase ap­plicativa della legge Amato – prescriverne l’assegnazione agli enti conferenti originati dalla ‘riforma’, i quali solo a seguito del d.lgs. n. 153/ 1999 (con la nuova denomina­zione di fondazioni bancarie) hanno assunto una caratterizzazione privatistica.

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