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Shanghai Pilot Free Trade Zone

di - 1 Marzo 2014
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1. L’apertura della Shanghai Pilot Free Trade Zone (FTZ) è avvenuta, il 29 settembre 2013, in uno scrosciante clamore mediatico. L’entusiasmo è tuttavia scemato rapidamente, specie presso i più esperti osservatori occidentali, con la presa di coscienza del carattere provvisorio ed incompleto dell’insieme di disposizioni che disciplinano la FTZ.
Infatti, lo strumento giuridico principalmente utilizzato nella vasta schiera di regolamenti FTZ, comodamente raggruppati in un calderone chiamato Framework plan, è quello della deregulation: oltre all’introduzione di una fitta schiera di regolamenti, sono, infatti, numerosissime le deroghe alla legge ordinaria, nelle materie interessate.
Pertanto, sui regolamenti FTZ si riflettono molte delle peculiarità che caratterizzano l’ordinamento cinese. Ci riferiamo, in particolare, al numero elevatissimo di leggi e regolamenti, al contenuto spesso contrastante degli stessi, alla rapidità con cui vengono emendati, alla scarsa coerenza con la quale vengono applicati da funzionari e giudici, alla mancanza di una gerarchia rigida delle fonti del diritto.
A complicare ulteriormente il quadro, vi è, inoltre, un vuoto normativo sui rapporti che le imprese presenti nella FTZ avranno con il mercato cinese al di fuori di questa. Ad esempio, la vendita di videogiochi è da sempre riservata alle imprese cinesi. Dal momento che, dal 29 settembre, è consentito alle imprese straniere commerciare videogiochi all’interno della FTZ, ci si chiede, chiaramente, se sia possibile un passaggio materiale dei videogiochi dalla FTZ al mercato della Repubblica Popolare. Il Framework Plan (ancora[1]) non contiene alcun riferimento a questi problemi.
Un ulteriore fattore che ha sconfortato numerosi osservatori internazionali è la ampiezza della negative list. Aveva, infatti, destato molte speranze la notizia che all’interno della FTZ, contrariamente a quanto avviene in tutto il resto della Cina, sarebbero state consentite a soggetti non cinesi tutte le attività non espressamente incluse nella citata negative list, quindi una sorta di permesso residuale, una vera rivoluzione rispetto alla situazione attuale. Il problema è che questa include una lista sterminata di divieti: oltre 100 attività sono del tutto vietate o restricted [2][3]!
Il volume economico messo in moto dalla FTZ è, tuttavia, impressionante e non sembra subire flessioni. Molti dei maggiori operatori economici internazionali non attendono altro che una maggiore chiarezza normativa, per poi cogliere le opportunità offerte, mentre alcuni, più coraggiosi, sono già presenti al suo interno. È pertanto opportuno tentare di fissare qualche punto fermo nel turbinio di regole, entusiasmi ed incertezze che avvolgono la FTZ.
La regolamentazione FTZ promulgata il 29 settembre è ancora ampiamente incompleta. Non solo, come accennato in precedenza, mancano riferimenti ai rapporti tra FTZ e territorio a statuto ordinario, ma mancano persino regole complete che stabiliscano come fare ad ottenere uno spazio all’interno della FTZ. Inoltre, l’ampia negative list cui abbiamo già accennato è, secondo fonti più che autorevoli, destinata a ridursi rapidamente[4]. Se, da un lato, questo dato conferma che vi sarà un’evoluzione, e quindi maggiori opportunità, dall’altro rende difficile una pianificazione per gli operatori di mercato.
Gli ambiti di applicazione delle regole FTZ sono sei[5], ma a gennaio 2014, non sono ancora definiti nei loro contenuti esatti:

a) Misure volte a facilitare lo stabilimento in Cina di imprese straniere: saranno consentite tutte le attività imprenditoriali, al di fuori di quelle elencate nell’ormai nota negative list. Le materie liberalizzate attraverso la negative list sono sei: servizi finanziari, servizi logistici e di trasporto marittimo, servizi professionali, cultura, servizi pubblici.
b) Sarà inoltre abolito il regime di approvazione preventiva per l’esercizio di attività imprenditoriali in Cina, tutt’oggi in vigore. Le modalità con cui il regime sarà modificato non sono ancora state specificate, ma è certo che il passaggio sarà graduale.
c) Il secondo punto riguarda solo le imprese cinesi. Non dovranno più ottenere l’approvazione del Ministero del Commercio, per poter investire all’estero.
d) Le procedure doganali saranno modernizzate ed elevate a standard internazionali, al fine di promuovere la FTZ.
e) Misure volte a promuovere la FTZ come centro finanziario internazionale. La libera convertibilità dell’RMB sembra essere la principale tra queste.
f)  Regime fiscale favorevole.
g) L’autorità competente sulla gestione della FTZ sarà il governo locale di Shanghai. Regole municipali e nazionali, applicate a Shanghai, qualora dovessero ostacolare il funzionamento della FTZ, saranno disapplicate, eventualmente anche al di fuori dei confini della FTZ.

2. La prima domanda che ci si deve porre è se la FTZ sia una mera trovata pubblicitaria.
L’apertura della FTZ non deve essere interpretata come un provvedimento improvviso, dettato dal capriccio di una autorità locale o da opportunità economiche di breve respiro. Vi sono, anzi, numerosi elementi che ci consentono di rilevare immediatamente come l’apertura della FTZ sia una casella centrale all’interno di un piano economico a lungo termine, destinato a riformare profondamente l’economia cinese.
Innanzitutto la vera e propria parte normativa del Framework Plan è preceduta da un insieme di disposizioni programmatiche, da cui si ricava immediatamente che la FTZ, è stata programmata e stabilita in seguito ad una decisione strategica, presa dal Governo Centrale, e non dalla Municipalità di Shanghai. Funzione dichiarata di tale decisione strategica è di promuovere riforme strutturali, a seguito di una valutazione dei risultati raggiunti all’interno della FTZ. Oltre a riforme di respiro nazionale, il buon andamento economico della FTZ potrebbe dare nuova linfa a progetti analoghi, ad oggi in stato embrionale, in altre province cinesi.
Sicuramente molti degli “esperimenti” che verranno condotti all’interno della FTZ rimarranno tali per molti anni. Sembra difficile, ad esempio, che la libera convertibilità del RMB superi lo stadio di esperimento, vista anche l’impossibilità di paragonare scambi all’interno ed all’esterno di un porto franco, e quindi la sostanziale volatilità delle informazioni che saranno ottenute.

Note

1.  Come vedremo a breve, la finalità stessa della FTZ, che è la sperimentazione, impone che la disciplina sia costantemente modificata ed adattata alle circostanze.

2.  Per attività restricted si intendono attività che possono essere esercitate solo in cooperazione con soggetti di nazionalità cinese. Tale cooperazione può avvenire in modi diversi. In società in cui il socio straniero può essere socio di maggioranza, in società in cui il socio cinese deve necessariamente essere il socio di maggioranza, in joint ventures. Le singole quote, concesse al socio straniero, sono, di volta in volta, contenute nei singoli punti della negative list.

3.  È opportuno ribadire che anche la negative list sarà progressivamente sfoltita nel corso dei tre anni di sperimentazione del Framework Plan.

4.  In particolare Chang Bo, Professore presso la Shanghai University of Economy and Finance nonché consulente della FTZ, in un’intervista al The Economist, link utile: http://www.economist.com/news/china/21587237-new-enterprise-zone-could-spark-wider-market-reformsbut-only-if-bureaucrats-ease-their-grip e Han Zhen, capo del CPC a Shanghai, in un’intervista al quotidiano cinese online Caixin, link utile: http://english.caixin.com/2013-11-14/100604877.html.

5.  deloitte.com: http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/services/tax/199c4c562f7c0410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm

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