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Riflessioni sull’Unione Bancaria Europea in una prospettiva di riforme

di - 22 Gennaio 2014
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Sommario: 1. Premessa. – 2. L’opportunità di una programmazione interventistica. – 3. Uso improprio dei ‘derivati’ e necessità di più stringenti forme di supervisione. – 4. La riforma del capitale della Banca d’Italia e la specificità del suo nuovo assetto strutturale. – 5. Conclusioni ([1]).

 

1. A distanza di soli tre mesi dalla pubblicazione di un mio libro sull’UBE (cfr. L’Unione Bancaria Europea. Una sfida per un’Europa più unita, Torino, Utet, 2013) mi accorgo che le conclusioni in esso formulate appaiono già suscettibili di integrazioni dovute essenzialmente all’accelerazione dei processi di modifica (delle forme operative e della sistematica disciplinare) avviati a seguito della nota crisi finanziaria e dei debiti sovrani che, negli ultimi anni, ha colpito gran parte dei paesi UE.
L’analisi del complesso dispositivo che è a fondamento dell’UBE mi ha indotto a ricondurre la finalità del «meccanismo unico di vigilanza» – voluto dagli organi decisionali dell’Unione e da questi realizzato nell’arco temporale 2012/2013 – all’intento di segnare una svolta nelle modalità d’integrazione degli Stati membri. Più precisamente, l’affidamento alla BCE della supervisione sulle banche che, per dimensione operativa, sono in grado di incidere sugli equilibri sistemici della UE, rappresenta a mio avviso una coerente forma d’intervento per potenziare il livello di ‘omogeneizzazione’ tra gli appartenenti all’ordinamento finanziario europeo e, dunque, per dar vita ad un processo di coesione e di condivisione, che a tutt’oggi non ha trovato ancora adeguata affermazione. Non a caso, nel titolo del mio saggio, ricollego alla costituzione dell’UBE la proposizione di una «sfida per un’Europa più unita»!

2. Non voglio in questa sede ripercorrere le tappe dell’iter logico da me seguito nel tentativo di dare una congrua dimostrazione della tesi poc’anzi enunciata. Ritengo sufficiente, al riguardo, richiamare il ruolo decisivo svolto dalla BCE, con le sue operazioni ‘non convenzionali’, nel supportare i paesi in difficoltà e, dunque, nel facilitare il superamento della fase più buia della recente crisi. Non v’è dubbio che l’azione da essa svolta giustifica appieno la posizione di primario rilievo che le è stata assegnata in sede di definizione dell’apparato di vertice dell’UBE.
Come ho avuto modo di sottolineare nel mio saggio, si è in presenza di un riconoscimento che – nel recuperare, a livello logico sistematico, l’unitarietà del fenomeno moneta/credito – rimette la vigilanza sul settore bancario europeo all’autorità che, sul piano delle concretezze, è in grado di esercitare tale funzione in modalità ottimale. È stata privilegiata, quindi, la neutralità tecnica di detta istituzione, la cui legitimazione giuridico formale ad attivarsi nel nuovo ambito operativo è, del resto, riconducibile al disposto normativo del paragr. 6 dell’art. 127 del Trattato FUE (nel quale si prevede, per l’appunto, la possibilità di affidare alla BCE «compiti specifici» in materia di vigilanza prudenziale).
Più in generale, può dirsi che – attraverso un equilibrato contemperamento dell’originario compito della BCE di salvaguardare l’«equilibrio dei prezzi» con le «determinanti economiche» sottese alla funzione di controllo ora conferita – si ascrive rinnovata valenza all’intermediazione finanziaria (quale perno motore dello sviluppo economico), imponendone peraltro uno svolgimento conforme alle regole e, dunque, attento alla prevenzione dei rischi.
Ciò posto, sembra opportuno, tuttavia, formulare una considerazione di carattere generale con riguardo alle modalità di esercizio dei poteri previsti dal regolamento approvato dal Consiglio europeo sulla ‘vigilanza unica’. Come è dato evincere dalla tipologia e dal contenuto degli interventi di cui trattasi, l’attività di controllo per tal via dispiegata avviene in modalità che rimettono alle (autonome) valutazioni del vertice della BCE la realizzazione degli obiettivi che il regolatore europeo si è prefissato. In altri termini – ferma restando la conservazione alle autorità degli Stati membri di talune significative funzioni nel coadiuvare l’organismo titolare della supervisione bancaria -, viene in evidenza l’eventualità di un’azione centrale non adeguatamente propulsiva nella realizzazione delle forme di equiparazione e coordinamento necessarie affinchè il ‘meccanismo unico di vigilanza’ assolva con successo ai propri compiti.
Al riguardo, non può trascurarsi di osservare che la tempestiva assunzione dei provvedimenti indicati dalla normativa speciale e la stessa efficacia ai medesimi ascrivibile sono strettamente correlate alle capacità (rectius: al ruolo decisionale) di coloro che, di tempo in tempo, rivestono la carica di Presidente della BCE. È evidente come – in ragione della possibilità che abbiano a verificarsi improvvide alternanze nella ottimale gestione della funzione di controllo – la ‘discrezionalità tecnica’ (che connota l’agere della nominata autorità) potrebbe interagire negativamente in sede di svolgimento della supervisione bancaria, assurgendo a fattore di ‘discontinuità’ nel perseguimento di idonee politiche creditizie (cui, ovviamente, deve conformarsi una azione coerentemente preordinata alla stabilità del settore).
Da qui l’opportunità di ricercare rimedi in grado di assicurare al ‘meccanismo unico di vigilanza’ una funzionalità non soggetta ad ipotizzabili cambiamenti della linea decisionale (i.e. non ancorata alle scelte virtuose del Presidente pro tempore della BCE, come è dato riscontrare nel presente momento storico). A ciò si aggiunga anche la necessità di evitare linee comportamentali volte a favorire interessi particolari, talora divergenti rispetto a quelli generali riferibili all’Unione.
Tra le soluzioni ipotizzabili – tralasciando di prendere in considerazione eventuali modifiche del processo decisionale, attualmente seguito nell’UE, in grado di introdurre in subiecta materia adeguate forme di ‘controllo democratico’ – di certo va sottolineata quella rappresentata dalla definizione di un possibile ‘programma’ o ‘piano’ (se del caso pluriennale) degli interventi assumibili dall’autorità di vertice sopra menzionata. Ed invero, il ricorso ad una predeterminazione della linea operativa di quest’ultima, ne vincola l’attività sia sotto il profilo dell’an che del quando; viene, in tal modo, evitato il rischio che i risultati avuti di mira dal regolatore europeo possano subire ritardi a causa di processi esecutivi poco efficienti per carenza di adeguati input se non, addirittura, per deprecabili periodi di stasi operativa (contrari alla logica sottesa alla costruzione in esame).

Note

1.  Si riproduce il testo di un intervento svolto al Seminario organizzato, in data 15 gennaio 2014, dal Collegio dei docenti del Dottorato in ‘Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi’ dell’Università G. Marconi di Roma in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma.

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