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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 novembre 2013, n. 5417

di Osservatorio Energia - 10 Gennaio 2014
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Il Consiglio di Stato dà una lettura costituzionalmente orientata delle linee guida regionali pugliesi (D. G. R. n. 3029/2010) che stabiliscono la decadenza automatica della domanda di autorizzazione unica, ove il proponente non integri la documentazione incompleta nei tempi previsti. La disposizione sarebbe contraria a principi non solo costituzionali, ma anche comunitari (direttive 2001/77/Ce e 2009/28/Ce) di disfavore per gli inutili aggravi procedimentali in materia. La norma regionale va dunque correttamente interpretata nel senso di una totale inerzia/inattività documentale integrativa da parte dell’istante, e non – come nel caso di specie – di una non adeguata integrazione di documenti. Pertanto, in caso di istanza di autorizzazione di impianti FER ai sensi del d.lgs. 387/2003, una carenza documentale che il proponente mostra di volere sanare non può far automaticamente decadere la domanda.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201200825/Provvedimenti/201305427_11.XML


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