TAR Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 24 settembre 2013, n. 1339

Secondo il TAR Bari è una legittima ragione “ostativa” alla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi la presenza di un altro impianto ad una distanza di soli 40 metri, in quanto tale vicinanza comporterebbe l’impossibilità di distinguere ed individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2013/201300288/Provvedimenti/201301339_01.XML