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Energie rinnovabiliTar Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 18 settembre 2013, n. 8318

di Osservatorio Energia - 20 Dicembre 2013
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Secondo il TAR del Lazio, il parere negativo della Soprintendenza espresso nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico, determina la conclusione negativa della valutazione e quindi il diniego della Via.

Ai sensi dell’articolo 26, D.Lgs. 42/2004, se l’opera non è compatibile con le esigenze di protezione di beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, la Soprintendenza si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e la procedura di valutazione di impatto ambientale stabilita dal DLgs 152/2006 si considera conclusa negativamente. I Giudici ricordano inoltre che il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dalla Soprintendenza è di natura tecnica e come tale è sindacabile dal Giudice solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza di motivazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2012/201204761/Provvedimenti/201308318_01.XML


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