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Energie rinnovabiliRegione Veneto, legge 7 novembre 2013, n. 27

di Osservatorio Energia - 20 Dicembre 2013
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Si riporta qui di seguito il Titolo III, che contiene disposizioni in tema di rinnovabili:

TITOLO III

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Art. 21 – Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento dell’efficienza energetica, costituisce una parte importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

2. La Regione, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e in conformità al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e successive modificazioni e al Piano energetico regionale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, promuove il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di raggiungere la quota minima assegnata dallo Stato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome”.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli stessi.

 

Art. 22 – Principi e criteri direttivi

1. La Giunta regionale nell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

b) assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;

c) disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modificazioni e dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

d) prevedere che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

e) prevedere che l’autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute;

f) prevedere che l’autorizzazione unica, che deve contenere anche l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell’impianto, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;

g) disporre con l’autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l’impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

h) disciplinare l’impegno del proponente alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

i) disciplinare le ipotesi per il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni per gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico;

j) disciplinare i tempi per l’attivazione degli impianti autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;

k) valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto esistente.

2. L’ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

3. La disciplina del regolamento di cui all’articolo 21 non si applica alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso; è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere espressamente l’applicazione della nuova disciplina.

4. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei titoli abilitativi rilasciati per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili di propria competenza nonché copia dei provvedimenti di diniego.

 

Art. 23 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 7 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del Veneto”;

b) la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 “Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili”;

c) l’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”.

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=261077


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