L’art. 2, comma 5, del D.P.R. 75/2013 prevede che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti a livello nazionale da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Infrastrutture, ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi a livello regionale ed il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti formatori riconosciuti sulla base delle proprie procedure.