TAR Piemonte, sez. I, sentenza 25 ottobre, n. 1139
Il TAR Piemonte ha affermato che nel caso in cui si intenda realizzare una struttura ricoperta di pannelli fotovoltaici, la quale, oltre che fungere da struttura portante dei pannelli, possegga oggettivamente anche le funzionalità tipiche delle “tettoie” – che per costante giurisprudenza vanno annoverate tra le nuove costruzioni soggette a preventivo rilascio di permesso di costruire – la previa acquisizione del permesso di costruire, in luogo della semplice d.i.a., è necessaria.
Le opere necessarie per la posa di pannelli fotovoltaici, infatti, non possono sempre ed automaticamente considerarsi alla stregua di un impianto tecnologico: non quando la struttura dia luogo, complessivamente considerata, ad un manufatto che in potenza sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello connesso alla produzione di energia.