TAR Emilia Romagna, sez. I, 25 luglio 2013, n. 236
Il Tar Emilia Romagna ha confermato che l’autorizzazione unica (DLgs. 387/2003) è titolo sufficiente per la realizzazione di un impianto cogenerativo a biogas da biomassa, negando che per lo stesso occorra anche lo “screening ambientale” ai sensi dell’allegato IV, Parte II, al Dlgs 152/2006, punto 2, lettera c). Pur volendo qualificare tale impianto come “industria” esso non è “impianto non termico per la produzione di energia”, che sarebbe soggetto a “screening” se sopra 1 MWe, ma semmai “impianto termico”, per il quale la verifica di assoggettabilità a Via scatta solo se di potenza termica sopra i 50 MWt (l’impianto in questione era ben al di sotto di tale soglia).
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Parma/Sezione%201/2012/201200249/Provvedimenti/201300236_01.XML