Corte di Giustizia, Sez. VIII, sentenza 17 ottobre 2013, in causa C-344/12, Commissione / Italia
La Corte di Giustizia ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, venuta meno all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi a una società del gruppo Alcoa.
La multinazionale dell’alluminio ha infatti beneficiato fin dal 1996 di una tariffa agevolata per l’elettricità destinata agli stabilimenti di produzione di Portovesme e di Fusina, sulla base di uno speciale contratto con ENEL.
La Commissione inizialmente autorizzò la concessione di tale tariffa per un periodo di dieci anni, trattandosi all’epoca di operazione commerciale pienamente conforme alle dinamiche di mercato. La tariffa venne però poi prorogata per due volte sino al 2010, senza subire i necessari adeguamenti al mutato valore di mercato: lo Stato ha infatti continuato a garantire ad Alcoa il rimborso della differenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello storicamente pattuito con ENEL.
La Corte ha ritenuto dunque di dover accogliere le censure all’operato dell’Italia formulate dalla Commissione, ritenendo che tale trattamento abbia rappresentato un vantaggio competitivo per Alcoa e che l’Italia, malgrado l’avvio della procedura da parte della Commissione, non si sia adoperata per il recupero delle somme, pari a quasi trecento milioni di euro.
Lo Stato italiano sarà pertanto ora tenuto a eseguire “senza indugio” la sentenza recuperando le somme, pena l’avvio di un nuovo procedimento sanzionatorio da parte della Commissione.
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