Corte di Giustizia, sez. IV, sentenza 26 settembre 2013, causa C-195/12
La Corte ha affermato che l’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione non è limitato ai soli impianti di cogenerazione che hanno la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento ai sensi di tale direttiva.
Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito in particolare dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a che, quando istituiscono regimi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come quelli di cui agli articoli 7 della direttiva 2004/8 e 4 della direttiva 2001/77 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, gli Stati membri prevedano una misura di sostegno rinforzata, come quella di cui al procedimento principale, della quale possono fruire tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa, con l’esclusione degli impianti che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno.