Corte di giustizia, sentenza 22 ottobre 2013
Secondo la Corte di giustizia (Grande Sezione) una misura nazionale che prevede il divieto di privatizzazione – vale a dire il divieto per gli investitori privati di acquisire azioni nel capitale di un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica e di gas – costituisce una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali che, tuttavia, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In particolare, la Corte rileva che la tutela dei consumatori e la sicurezza degli approvvigionamenti di energia costituiscono tali motivi e spetta al giudice nazionale procedere all’esame della loro sussistenza. Stesso ragionamento per quanto riguarda il divieto di gruppo – che implica il divieto di legami di proprietà e di controllo tra le società del gruppo cui appartiene il gestore del sistema di distribuzione e le società del gruppo cui appartiene un’impresa che produce, fornisce o commercializza energia elettrica o gas. In conclusione, le restrizioni alla libera circolazione dei capitali concernenti imprese attive sui mercati dell’energia elettrica e del gas possono essere conformi al diritto europeo se le misure introdotte hanno come obiettivo quello di garantire un mercato aperto e trasparente e condizioni di concorrenza uniformi, secondo quanto previsto dalle direttive europee adottate in materia nel 2003.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0105:IT:HTML