TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenze 8 ottobre 2013, n. 2240 e 2241

Il TAR, con due sentenze gemelle, ha respinto i ricorsi presentati da due società attive nell’industria siderurgica con cui si contestava, sotto il profilo del difetto di motivazione, la decisione dell’AEEG di aumentare la componente tariffaria A3, destinata alla copertura dei costi per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate. In particolare, nel ricostruire il complesso quadro normativo e regolatorio, il giudice amministrativo ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione dedotta dalle ricorrenti, evidenziando come al contrario il procedimento che ha condotto all’adozione delle delibere n. 158, 268 e 383 del 2012 si caratterizzi per una diffusa istruttoria, che ha visto il coinvolgimento anche del Ministero dello Sviluppo economico e del GSE, dal quale non sono emerse altre soluzioni praticabili per far fronte alla sostenibilità del sistema degli incentivi.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2012/201201753/Provvedimenti/201302240_01.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2012/201201754/Provvedimenti/201302241_01.XML