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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9 settembre 2013, n. 4473

di Osservatorio Energia - 7 Ottobre 2013
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Il Consiglio di Stato riforma la sentenza con cui il giudice di primo grado  aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio proposto da una Società che aveva presentato istanza di autorizzazione unica nel 2009, essendo sopravvenute, nelle more del giudizio, la richiesta di integrazione della documentazione posta a corredo dell’istanza e la convocazione della conferenza unificata da parte della Regione.

I Giudici hanno rilevato la violazione del termine previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, sottolineando che la richiesta istruttoria era inidonea a far venir meno l’ inadempimento della Regione: secondo il Collegio, i tempi stabiliti dalle normative regionali sul procedimenti di autorizzazione, ove più lunghi, devono ritenersi abbreviati al fine di restare nei termini massimi imposti dal citato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 (si veda anche Consiglio di Stato, sez. V, 15 maggio 2013, n. 2634).

Le stesse considerazioni valgono con riferimento all’avvenuta convocazione della conferenza dei servizi, pure inidonea ad escludere l’ illegittimità dell’inerzia regionale sulla richiesta.

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201300343/Provvedimenti/201304473_11.XML

 

 


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