TAR Basilicata, sez. I, sentenza 3 agosto 2013, n. 477
Come desumibile dall’art. 12, commi 1 e 3, D.Lg.vo n. 387/2003 e dall’art. 1 octies D.L. n. 105/2010 conv. nella L. n. 129/2010 e come risulta confermato dal punto 3.1 delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010, costituiscono parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche le opere e le infrastrutture “indispensabili” per il loro esercizio e perciò anche “le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente”.
Pertanto, poiché un impianto eolico di potenza complessiva superiore a 1 MW non può funzionare senza le opere di connessione alla rete elettrica, la prescritta verifica dell’assoggettabilità a VIA non può non riferirsi che all’intero impianto, anche perché, per la realizzazione della connessione alla rete elettrica, risulta necessario compiere opere di scavo e delineare un tracciato, che potrebbero danneggiare l’ambiente e/o il paesaggio.
Inoltre, il predetto punto 3.1 delle Linee Guida ex D.M. 10.9.2010 statuisce pure che “nell’individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre l’estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto”.
Peraltro, quest’ultima disposizione normativa insieme all’intero Allegato IV allo stesso D.M. 10.9.2010, che disciplina il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici, costituisce un’ulteriore riprova che la verifica dell’assoggettabilità a VIA non può non riguardare anche le predette opere di connessione alla rete elettrica, poiché anche tali opere possono rivelarsi particolarmente impattanti sull’ambiente e/o il paesaggio.