TAR Basilicata, sez. I, sentenza 14 agosto 2013, n. 498
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso avverso l’annullamento del bando e del disciplinare di gara di una procedura aperta per la costruzione e gestione di una discarica di rifiuti non pericolosi.
L’amministrazione comunale aveva annullato il bando di gara in quanto l’opera, comportando la realizzazione di una nuova discarica, sarebbe stata contraria all’art. 25 l.r. n.17/11, in virtù del quale non avrebbe potuto essere autorizzata una nuova discarica bensì solo l’ampliamento di quella esistente, previe eventuali misure di recupero ambientale del sito.
Il giudice amministrativo ha invece rilevato che l’art. 25 l.r. n.17/11, nel prevedere misure di salvaguardia ambientale nella gestione dei rifiuti stabilisce che, anche se non previsti dalle pianificazioni di settore, possono essere “realizzati o ampliati” alcuni tipi di impianti, fra cui le discariche. Ciò non impedisce di considerare quale ampliamento dell’impianto anche la realizzazione di un nuovo corpo adiacente a quello esistente e la cui vasca è ormai colma. Sottolinea il TAR che un impianto di smaltimento non è necessariamente composto da un’unica vasca, per cui l’impianto preesistente, seppur cessato, potrebbe essere ampliato con altre vasche adiacenti non dovendosi considerare quale realizzazione di nuova discarica.