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Il caso ILVA tra crisi economica ed emergenza ambientale

di - 29 Agosto 2013
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Questo orientamento della giustizia è tutto schiacciato sul presente: in una difficile realtà in cui studi epidemiologici affermano che vi è una correlazione tra un’attività produttiva e dei decessi che va a suffragare un ipotesi di omicidio colposo, si ritiene di dover mantenere obbligatoriamente il sequestro sul prodotto o profitto del reato per evitare che il reato venga portato a ulteriori conseguenze.
Il sequestro del prodotto o profitto del reato deve essere volto a tutelare l’interesse pubblico a che l’autore del reato non consolidi alcun vantaggio dalla sua condotta criminosa.
Diversamente, in questo caso i vantaggi previsti dal decreto legge legati al dissequestro e alla commercializzazione del prodotto non vanno a favore degli autori del reato – i quali sono invece danneggiati da un provvedimento para-ablativo di sospetta illegittimità ai sensi del Protocollo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto di proprietà – ma sono a vantaggio della popolazione locale, che vuole lavorare, e della cittadinanza che si augura che l’azienda venga risanata.
Si potrà obiettare che sussiste il pericolo che qualcuno si ammali, ma tale pericolo può essere scrutinato dal nostro sistema, nella dialettica fra validità ed efficacia delle leggi, solo dal giudice costituzionale.
In Assemblea Costituente si è svolto un dibattito sulla validità ed efficacia delle leggi. Il dibattito riguardava il modo in cui doveva avvenire il controllo di costituzionalità: vi era chi diceva che ogni giudice deve poterlo fare nel caso concreto (Calamandrei), chi diceva che nessuno deve poterlo fare, essendo sufficiente un controllo preventivo interno al Parlamento (Togliatti) e chi ha trovato la mediazione del controllo incidentale (Leone ed altri), nelle more del quale si applica una legge anche sospetta di incostituzionalità, che, finché non viene dichiarata invalida, è efficace.
Il problema è che non si può invertire il rapporto tra validità ed efficacia, come hanno fatto i giudici nel caso dell’ILVA, rifiutandosi di provvedere sul sequestro, utilizzando la questione di costituzionalità.
A questo punto bisogna chiedersi se il giudice delle leggi possa rimediare mediante un provvedimento cautelare.
La risposta sembra essere negativa.
Non può rimediare nel conflitto di attribuzione sollevato dalla sola procura, giudizio in cui la Corte costituzionale avrebbe un potere di sospensione dell’esecuzione degli atti (art. 40, l. n. 87/1953 che regola il processo costituzionale), perché, come si è visto, tale ricorso è inammissibile.
Per quanto riguarda, invece, il giudizio incidentale di costituzionalità sollevato dal GIP prima e dal tribunale del riesame poi sulle due versioni del decreto legge intervenute sul sequestro – la seconda per precisare che il primo decreto si applicava anche ai sequestri già intervenuti – in tale tipologia di giudizio non vi è una disciplina della sospensione (diversamente dal giudizio in via principale – art. 35, l. n. 87/1953).
Ciò perché tra validità ed efficacia delle leggi non prevale la versione kelseniana ma la versione realistica, per cui le leggi devono essere efficaci (almeno fino a diverso avviso della Corte).
In conclusione, la magistratura, per un’esigenza comprensibile, con provvedimenti non abnormi, relativi ad un caso drammatico di tutela della persona umana, ha adottato determinazioni che contrastano con l’efficacia del diritto normativo.

Il merito delle questioni di costituzionalità
 Venendo al merito delle questioni di costituzionalità, si fondano su due argomenti: violazione della riserva di giurisdizione con legge-provvedimento e violazione del diritto alla salute.
Sotto il primo profilo, va detto che la legge-provvedimento in sé è – in via generale – ammissibile, secondo la Corte costituzionale [3].
In questo caso non si tratta neanche in toto di una legge-provvedimento, perché dispone in via generale degli impianti di interesse strategico e solo un aspetto riguarda Taranto. Per quanto riguarda l’incisione della riserva di giurisdizione, per la giurisprudenza costituzionale, questo argomento è invocabile solo nel momento in cui il legislatore incida su un provvedimento passato in cosa giudicata. In questo caso, però, si modulano solo gli effetti di una misura cautelare e non si incide sul giudicato. Non si contano, infatti, le norme processuali immediatamente applicabili ai procedimenti in corso.
Più delicata è la seconda questione relativa alla gradualità e all’assolutezza del diritto alla salute, che costituisce il vero oggetto del giudizio. Tale questione si risolve con una valutazione dell’adeguatezza del “cronoprogramma”, configurando un caso particolare in cui il parametro di costituzionalità invocato deve essere calato nel concreto di un provvedimento amministrativo, l’AIA, che secondo la relazione del Governo, ha un adeguato cronoprogramma, che tutela la salute al meglio delle possibilità concrete per mantenere in vita l’azienda, tutelando altri interessi se non di pari grado sicuramente di primaria importanza costituzionale come il lavoro. Il lavoro è citato in Costituzione più volte che il diritto alla salute. Tale circostanza non li rende in sé bilanciabili, anche perché il diritto alla salute ha una posizione “specialissima” in Costituzione, ma i due diritti sono comunque ponderabili.
Come si vede, l’oggetto del giudizio dinnanzi alla Corte è delicato.
I giudici tarantini hanno fatto il loro dovere sollevando la questione di costituzionalità. Non hanno invece avuto la “veduta lunga”, per usare le parole di Padoa-Schioppa, nel valutare la questione del dissequestro che crea tutti i cortocircuiti prima descritti.
Per concludere con una nota di ottimismo, è chiaro che è cresciuta la consapevolezza della necessità della tutela ambientale. Il quadro normativo oggi è estremamente complesso e addirittura iper-tecnico rispetto a quello degli anni Settanta e Ottanta in cui si è creata un’industrializzazione deregolata.
Adesso le regole esistono, ma mancano purtroppo i denari pubblici per gli investimenti.

Note

3.  Come è noto, la prevalente dottrina e la giurisprudenza della Corte Costituzionale non considerano la legge-provvedimento incompatibile, in sé e per sé, con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. In particolare è stato ritenuto che «nessuna disposizione costituzionale […] comporta una riserva agli organi amministrativi o “esecutivi” degli atti a contenuto particolare e concreto» (ex plurimis, sentenza n. 143 del 1989).
Le leggi provvedimento devono soggiacere tuttavia «ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio» (ex plurimis, sentenza n. 2 del 1997; in senso conforme, sentenza n. 20 del 2012).

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