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Il caso ILVA tra crisi economica ed emergenza ambientale

di - 29 Agosto 2013
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Lo Stato è in crisi in tutte le sue accezioni: liberale, sociale, rappresentativo, democratico, fiscale e potremmo continuare. Non c’è quasi una qualità dello Stato che non sia in crisi. E non dipende dalla crisi, ma da ragioni sue proprie: per esempio lo Stato di diritto è in crisi perché implode il sistema delle fonti, per il proliferare di fonti anche sovrastatali, che impediscono di sapere chi è il “decisore ultimo”. Qualsiasi problema, anche il caso ILVA, è suscettibile di trascinarsi da un luogo decisionale ad un altro senza che si trovi mai un punto finale di definizione dell’assetto di diritto. Lo chiamano “dialogo fra Corti”, ma il Prof. Cassese ha fatto notare che si tratta in realtà di un dialogo babelico, discorrendo di “Tribunali di Babele” ha fatto emergere plasticamente l’idea che la molteplicità delle lingue rischi di minare il concetto di certezza del diritto, determinando la crisi dello Stato di diritto.
Così lo Stato rappresentativo è in crisi, e con ciò l’idea del Parlamento, che è un’idea ottocentesca che identifica l’assemblea come luogo di rappresentanza politica e sintesi della volontà generale; in realtà la politica sta diventando una sorta di teatro, di intrattenimento – teatro è parola troppo nobile – tipico di una vita ridotta al semplice consumo: noi siamo esseri che consumano e quindi la politica ci da un’illusione decisionale, in realtà essendo altrove i poteri veri. Molte cose sono decise con decreto, non con legge, e questo è sintomatico della crisi dello Stato rappresentativo.
2. Un altro punto che accomuna le crisi è che l’idea di futuro è in gioco, e quindi è necessario l’intervento pubblico come strumento di soluzione. Questa necessità non potrà realizzarsi correttamente se non cambia l’idea che noi abbiamo del rapporto tra presente e futuro: il presente ci fa fare degli errori di valutazione (v. caso ILVA).

Si esce sia dalla crisi finanziaria, che punta tutto sui guadagni a breve termine, sia dalla crisi ambientale, coltivando l’idea che il futuro è una cosa preziosa: è il concetto di giustizia intergenerazionale. Ad esempio, la Costituzione è di per sé un programma di giustizia intergenerazionale.
Occorre poi invertire alcuni meccanismi “antiumanistici” che si sono impossessati del mondo; e in particolare, l’economia procede sulla base di calcoli automatici, ignorando la realtà. È necessario un approccio umanistico per evitare un eccesso di “matematizzazione” del mondo.

La storia dell’ILVA
 La crisi dell’ILVA – veniamo al secondo punto – ha in vitro delle caratteristiche di esemplarità, perché ci permette di verificare la fragilità del nostro sistema economico-industriale e la difficoltà, tutta italiana, di articolare delle politiche ambientali razionali. E nello stesso tempo rivela i limiti dell’intervento dello Stato in una fase di risorse finanziarie scarse – perché lo Stato è molto indebitato e deve rispettare i vincoli europei introdotti fin dal Trattato di Maastricht (oggi recepiti anche nella nostra Costituzione con la L. Cost. 1/2012 sul pareggio di bilancio, vincoli che divengono sempre più stringenti perché basati sul rapporto debito/PIL).
La storia dell’ILVA è emblematica: l’ILVA nasce come impresa pubblica sull’onda del migliore pensiero meridionalista – che trova i suoi antenati illustri in Giustino Fortunato, Gaetano Salvemini e altri sostenitori della “modernizzazione del Meridione” – il quale nel secondo dopoguerra – penso a Pasquale Saraceno, Manlio Rossi Doria, un grande Consigliere di Stato come Gabriele Pescatore – ha creato quelle premesse della modernizzazione e dell’industrializzazione del Meridione scegliendo anche alcuni luoghi – Gioia Tauro, Taranto – dove l’impresa pubblica avrebbe potuto fare da volano.
Poi quest’industria pubblica viene dismessa, per effetto delle privatizzazioni e del paradigma per cui lo Stato imprenditore si deve liberare il più possibile dei compiti di intervento diretto nell’economia. Attenzione, l’impresa è tutt’ora redditizia: dispone di una quota di mercato, ha i suoi fornitori e riceve commesse che ora, per effetto dei provvedimenti giudiziari che ne rallentano il funzionamento, non possono essere svolte.
Quest’impresa è situata a ridosso della città, quartiere “Tamburi” di Taranto, in un luogo che con il senno di poi si è rivelato sbagliato [1]: essa produce dei fumi – diossina e benzopirene – noti come cancerogeni. Le concentrazioni massime di queste sostanze sono definite dalla legislazione nazionale e regionale, e da un quadro internazionale che non ci obbliga ad adottare misure più restrittive di quelle vigenti se non a partire dal 2016.
Nel frattempo, la situazione delle emissioni può essere discrezionalmente valutata dall’amministrazione nell’ambito del procedimento noto come autorizzazione integrata ambientale, dove si valuta se gli standard sono o meno allineati a quelli delle best practice europee. Queste “pratiche” europee, in realtà, non sono prive di criticità (la tedesca Thyssen – nel noto infausto incidente torinese – sostiene di esservisi conformata regolarmente; la società del rischio – delineata dalle norme, spesso amministrative o extrapenali – espone il lavoratore ad eventi tragici a fronte dei quali intervengono le procure ed il giudice penale, evidenziando la necessità di un maggior livello di integrazione tra criteri di imputazione penalistica e disciplina extrapenale di riferimento) [2].
L’impressione che si ha è che l’AIA sia intervenuta molto tardi, mentre si svolgevano indagini di tipo epidemiologico sia in sede giudiziaria che amministrativa; queste hanno evidenziato, secondo i giudici, un nesso tra l’attività produttiva e la morte delle persone, fortemente incrementata negli ultimi anni.

Note

1.  All’epoca non vi era certo la disciplina della VAS.

2.  Il discorso di Espenhahn, amministratore delegato di Thyssen Grupp in una assise di Confidustria – riportato dalla Repubblica del 8 maggio 2011 – sebbene a porte chiuse, è stato giudicato dalla gran parte degli imprenditori di buon senso. «Abbiamo fatto investimenti in Italia, abbiamo una governance che si inquadra nella best practice e mi trovo con una condanna a 16 anni per omicidio volontario, ditemi voi se ha un senso tutto ciò».
In realtà l’accusa muoveva dall’assunto che l’amministratore delegato, perfettamente informato, aveva deciso di posticipare gli investimenti anti-incendio.
La sentenza torinese sulla Thyssen afferma l’esistenza di “una responsabilità dolosa del vertice aziendale”: in sostanza  decidendo di non intervenire per adeguare le installazioni di sicurezza, l’amministratore delegato, prevedendo la verificazione dell’evento, ha accettato il rischio che si verificasse la morte degli addetti ad una delle linee produttive del suo stabilimento. E questo aspetto non esaurisce l’importanza della decisione: non meno significative si rivelano infatti le conclusioni dalla Corte raggiunte in relazione ad altre accuse cristallizzate nel capo di imputazione, riguardanti, tra l’altro, la colpa, per lo stesso fatto, del management aziendale e la ravvisata responsabilità dell’ente (d.lgs. n. 231/2001).
Risulta dunque evidente quanto le decisioni apicali siano doppiamente rischiose: economicamente e giuridicamente. Circostanza che aumenta il loro tasso di complessità e, così facendo, non aiuta l’ordinamento a far valere, nei fatti, la sua giusta pretesa di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Infatti, come affermato dall’accusa, da questi processi emerge che si gestisce lo stabilimento non solo da dentro i capannoni, ma anche standone fuori, tra le mura di un consiglio di amministrazione dove si determinano le condizioni di lavoro, con spese fatte o non fatte, prevenzioni attuate o evitate per non spendere.
Il nodo rappresentato dall’esistenza del dolo eventuale viene sciolto “attribuendo esclusivo rilievo a considerazioni deontologiche eminentemente penalistiche, il cui utilizzo è giustificato dal fatto che la formale articolazione del processo decisionale viene ritenuta dalla Corte una mera sovrastruttura, finalizzata in via esclusiva ad occultare il filo rosso delle responsabilità”.
Viene dunque in rilievo una scelta che, se da un lato, altera la complessiva logica preventiva che caratterizza l’intervento ordinamentale a favore della sicurezza dei lavoratori, dall’altro rimuove un ostacolo di non poco conto per il raggiungimento di scopi general-preventivi.
Il riferimento alla decisione e ai suoi processi costringe l’interprete, nella ricerca del momento volitivo necessario per l’integrazione della fattispecie criminosa, a confrontarsi con la specifica qualità del patrimonio informativo detenuto dal decisore, con le reali indicazioni euristiche messe a sua disposizione dai plurimi centri di competenza funzionale coinvolti nel processo decisionale e, infine, con gli effettivi vincoli, della più varia natura, di cui ogni scelta deve tener conto.
In particolare – secondo la prospettiva critica nei confronti della sentenza di primo grado – sarebbero stati trascurati alcuni “elementi qualificanti l’attuale disciplina della sicurezza dei lavoratori: (i) l’incertezza con cui si confronta chiunque sia gravato di obblighi di prevenzione del rischio; (ii) la dimensione organizzativa che connota l’intero impianto regolamentare vigente in materia”.
Ad esempio con riferimento alla “sfuocata conoscenza fattuale acquisita dall’organo apicale attraverso il contributo dei dirigenti preposti al quotidiano controllo della fonte di rischio” e all’opaca “valutazione dagli stessi operata in ordine alla probabilità del verificarsi dell’evento”.
La Corte di Appello di Torino ha confermato pene severe ma ha inquadrato il fatto non come omicidio con dolo eventuale ma come omicidio commesso con colpa con previsione.

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