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Energie rinnovabiliTAR Lazio, Sez. III-ter, sentenza 19 luglio 2013, n. 7319

di Osservatorio Energia - 26 Luglio 2013
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La controversia portata all’attenzione del TAR concerneva l’applicabilità all’impianto de quo degli incentivi del Terzo Conto energia che, secondo quanto dal d.m. 6.8.2010 “si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011”.

L’art. 2, co. 1, lett. c), d.m. 6.8.2010 specifica che per “data di entrata in esercizio” si intende “la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;

4) risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica”.

Con particolare riguardo a questo ultimo punto, appurato che la comunicazione d’inizio attività ex art. 53-bis, co. 1, d.lgs. n. 504/95 non indica le modalità con cui deve avvenire la “comunicazione fiscale”, il TAR ha stabilito che, ai fini dell’individuazione della data di adempimento degli “obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica”, sia necessario fare riferimento, come attestato dall’utilizzo della parola “obblighi”, al solo adempimento direttamente configurabile a carico del privato, vale a dire (nella specie) la spedizione della ridetta comunicazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201205524/Provvedimenti/201307319_01.XML

 

 

 


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