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Energie rinnovabiliTAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 maggio 2013, n. 5397

di Osservatorio Energia - 12 Luglio 2013
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 L’obbligo di presentare la comunicazione di attivazione dell’impianto prevista dall’art. 53 bis d. lgs. n. 504/99 ha indiscutibilmente natura fiscale, sia perché espressamente previsto dal “testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, sia perché lo stesso è, comunque, finalizzato a consentire al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane di espletare i propri compiti istituzionali di controllo anche al fine della verifica dell’applicabilità o meno delle imposte ai soggetti (produttori, distributori e consumatori finali) della “filiera”.

Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione d’inizio dell’attività di produzione dell’energia elettrica proveniente da impianto fotovoltaico, menzionata dall’art. 53 bis d. lgs. n. 504/95, rientra negli “obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica” il cui adempimento, per espressa previsione dell’art. 2 comma 1° lettera c) d. m. 06/08/10, condiziona l’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201203175/Provvedimenti/201305397_01.XML


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