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Il “processo alla scienza” nella sentenza sul terremoto dell’Aquila

di - 12 Luglio 2013
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Il gruppo degli esperti/scienziati appartenenti alla Commissione Grandi Rischi (lasciando da parte le questioni sulla qualificazione della riunione della Commissione come Commissione in quanto tale o gruppo di esperti)[12] venne convocato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, con “l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane” (comunicato stampa con cui si annunciava il giorno prima la riunione della Commissione).
Il tentativo di creare questo link diretto tra scienza e società civile già potrebbe qualificarsi come una violazione della normativa in vigore dal momento che la Commissione per legge è organo consultivo del dipartimento di Protezione civile e come tale deve rendere i propri pareri al dipartimento stesso e non dovrebbe esternarli direttamente.
Così come si può nutrire qualche dubbio sull’opportunità di rilasciare interviste televisive a margine della riunione stessa da parte dei membri della Commissione (ve ne furono quattro una del prof. Barberi, due del prof. De Bernardinis e due del Sindaco).
A prescindere comunque dal fatto che i membri della Commissione non avrebbero dovuto esternare nulla al pubblico, in ogni caso lascia perplessi che nell’esternare abbiano fatto affermazioni connotate da certezza (come quella del prof. Boschi riportata nel verbale “studiamo con molta attenzione l’Abruzzo e lo stato delle conoscenze ci permette di fare delle affermazioni certe” o per cui “escluderei che lo sciame sismico sia precursore di eventi” o di Barberi “questa sequenza sismica non preannuncia niente”)[13].
Si consideri poi che l’intento “rassicuratore” della commissione si capisce ancor meglio se si considera che la riunione della Commissione avvenne in una situazione di diffusa preoccupazione da parte della popolazione alimentata da voci circa forti scosse imminenti (il riferimento è da intendersi al ricercatore locale Giampaolo Giuliani che riteneva di essere in grado di prevedere, sulla base dell’analisi del gas radon di superficie, un’imminente scossa e lanciava allarmi in proposito).
Come risulta dagli atti “l’intento era quello di fornire alla popolazione aquilana, tramite il massimo organo scientifico dello Stato, senza intermediari e senza filtri, un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico, idoneo a contrapporsi in maniera efficace agli allarmismi che, pur se privi di credibilità scientifica, si stavano diffondendo nella popolazione aquilana. Questo, del resto, fu il motivo per il quale la riunione si tenne a L’Aquila”[14].
Come correttamente affermato dalla sentenza “l’obbligo di informazione nei confronti della popolazione interessata, per quanto attiene agli scenari nazionali, grava sul Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che attinge i dati oggetto di comunicazione dalle valutazioni della Commissione Grandi Rischi. Sulla Commissione Grandi Rischi grava un obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Tale informazione è prodromica a quella che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile deve curare nei confronti della popolazione e ne costituisce il presupposto necessario ed indefettibile”[15].
E tutto questo non è avvenuto nel caso di specie dal momento che vi fu informazione diretta nei confronti della popolazione interessata sia “consentendo l’accesso e la presenza nella sala di persone diverse dai componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e dai partecipanti alla riunione, rendendo, di fatto, immediatamente pubblici, senza alcun filtro, ogni fase della discussione e ogni argomento trattato” sia “attraverso la partecipazione alla conferenza stampa, tenuta in conclusione della riunione”[16].
E quindi si può “affermare che la Commissione, per strategia informativa e comunicativa predeterminata, non indirizzava le proprie valutazioni al Dipartimento della Protezione Civile, bensì direttamente al pubblico, per volontà manifesta dello stesso Dipartimento, cui i membri della Commissione non si sottraevano”[17].
Si procedette quindi “ad eliminare un filtro normativamente previsto tra il responso scientifico e la popolazione; di elidere il passaggio intermedio,che avrebbe reso meno efficace l’esito informativo della riunione, secondo il quale la Commissione Grandi Rischi, dopo essersi riunita, fornisce il miglior quadro informativo possibile al Dipartimento della Protezione Civile e solo dopo (previa eventuale selezione delle informazioni ritenute utili e previa necessaria individuazione delle modalità comunicative ritenute più adatte sia quanto alle forme che quanto ai mezzi di diffusione), il Dipartimento della Protezione Civile provvede ad informare la popolazione”[18].
Una volta affermato che l’interlocutore diretto della scienza deve essere l’amministrazione e non la società civile diviene consequenziale, in sintesi, arrivare ad una valutazione negativa dell’operato della Commissione.

  1. La previsione e la prevenzione del rischio sismico

Il paragrafo 4 della sentenza è forse il più importante perché chiarisce praticamente in modo testuale che nella decisione non si è trattato di fare un processo alla scienza.
È già chiarissimo al riguardo l’incipit per cui non viene contestata agli imputati “la mancata previsione del terremoto o la mancata evacuazione della città di L’Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme o un generico mancato allarme o un generico “rassicurazionismo”, ma la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09” oltre che “la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa”[19].

Note

12.  Per la difesa degli imputati l’illegittima composizione della Commissione comporterebbe nullità dell’atto relativo e quindi non imputabilità degli stessi.

13.  Indicativa al riguardo è la domanda che viene posta dal pubblico Ministero nel corso del giudizio: “perché usa un linguaggio così sicuro, non preannuncia niente quando invece le affermazioni di tipo probabilistico richiederebbero un linguaggio un po’ più cauto, un po’ meno netto e quindi non le sembra di esprimersi e dare certezze quando certezze non si possono dare? (p. 142).

14.  Cfr. p.154.

15.  Cfr. p. 203.

16.  Cfr. p. 204.

17.  Cfr. p. 206.

18.  Cfr. p. 212.

19.  Cfr. p. 215.

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