Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 6 maggio 2013, n. 2417
Il Consiglio di Stato conferma la pronuncia del giudice di prime cure, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società intenzionata a realizzare un impianto fotovoltaico, contro i pareri negativi espressi dal Comune e dalla Soprintendenza durante la conferenza dei servizi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica.
Il Collegio ha stabilito, in linea con la giurisprudenza prevalente in merito alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (legge richiamata integralmente dal DLgs 387/2003) che nell’ambito del procedimento di AU alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 12, DLgs 387/2003) in conferenza dei servizi, l’interessato può impugnare solo il provvedimento finale dell’ente autorizzante. Infatti, sia la determinazione finale della conferenza dei servizi, sia i pareri prodromici espressi dai vari Enti coinvolti durante la riunione, sono atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi degli interessi del privato e quindi non autonomamente impugnabili.