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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 26 giugno 2013, n. 3511

di Osservatorio Energia - 12 Luglio 2013
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Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto da una Società sanzionata dall’AEEG per la violazione dell’obbligo di acquisto dei CV dopo aver importato certificati equivalenti provenienti dalla Confederazione Elvetica, sospende il proprio giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Ue sul rinvio pregiudiziale rimesso dalla medesima sezione (con ordinanza 1° febbraio 2013, n. 632) riguardo una serie di  questioni interpretative sollevate dalla Società appellante.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada chiedono alla Corte di Lussemburgo se osti alla corretta applicazione degli artt. 3, paragrafo 2, e 216 T.F.U.E. (secondo cui l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata, con la duplice conseguenza che il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa comunitaria e di competenza esclusiva dell’Unione, si accentra nell’Unione stessa, e che il medesimo potere non appartiene più né individualmente né collettivamente agli Stati membri) e dell’ art. 5 della direttiva 2001/77/CE, la disposizione nazionale (20, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003) che subordina il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da Stati terzi alla conclusione di un apposito accordo internazionale tra lo Stato italiano ed il Paese terzo.

I giudici nazionali chiedono inoltre se osti, alla corretta applicazione delle norme comunitarie richiamate, un’ulteriore disposizione nazionale, dettata dall’art. 4, comma 6, d.m. 11 novembre 1999, secondo cui, nel caso d’importazione di energia elettrica da paesi non appartenenti all’Unione europea, l’accettazione della domanda è subordinata alla stipula di una convenzione tra il gestore della rete di trasmissione nazionale ed analoga autorità locale che determini le modalità per le necessarie verifiche e se, in particolare, possa ritenersi valido il caso in cui l’accordo in parola sia costituito da un patto tacito (come avviene nel caso di specie).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201203035/Provvedimenti/201303511_11.XML


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