Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 giugno 2013, n. 3215
Il Consiglio di Stato, nel ribadire che il principio dell’autosufficienza su base regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi è cogente e non può essere esteso a rifiuti diversi quali quelli speciali o pericolosi, ha ritenuto che per i rifiuti provenienti da attività di selezione dei rifiuti urbani si possa legittimamente dubitare dell’esatta classificazione, nell’alternativa tra “rifiuto urbano” o “rifiuto speciale”, e di conseguenza sull’applicabilità del principio di autosufficienza. Infatti, in seguito alla cancellazione dall’elenco dei rifiuti speciali contenuta nel Codice dell’Ambiente dei rifiuti derivanti da attività di selezione dei rifiuti solidi urbani, questi non sono stati ascritti espressamente alla categoria dei rifiuti urbani. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione sul punto.