TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 21 maggio 2013, n.1329

Il TAR ha annullato le delibere dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas recanti i corrispettivi d’impresa e i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e il corrispettivo transitorio per l’attività di misura, in relazione agli anni 2012 e 2013. Nello specifico, il TAR ha ritenuto illegittime le delibere sotto il profilo “sostanziale”, relativo alla errata determinazione dei costi incrementali, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201103275/Provvedimenti/201301329_01.XML