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TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza 21 maggio 2013, n. 1329

di Osservatorio Energia - 10 Giugno 2013
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Il Tar ha annullato il provvedimento con cui l’Agcm ha sanzionato alcune Società per avere partecipato in ATI alle gare per l’affidamento del servizio del gas. Ad avviso del TAR, l’art. 34, comma 1, lett. d) del codice dei contratti non pone alcun limite all’utilizzo di raggruppamenti anche tra soggetti operanti nella stessa fase della filiera produttiva. Per tale ragione, le associazioni temporanee di imprese hanno sempre e comunque la facoltà di presentare offerte a gare di appalto di lavori pubblici senza necessità di dimostrare incrementi di efficienza nella gestione. I giudici, inoltre, hanno rilevato che  la partecipazione in associazione temporanea di due o più imprese potrebbe essere sintomatica di una legittima forma di cooperazione tra concorrenti, financo utile ad accrescere il tasso di concorrenzialità del mercato, secondo la stessa ratio sottesa alle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione alle gare degli enti plurisoggettivi.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2012/201209441/Provvedimenti/201304478_01.XML

 

 


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